27 Febbraio 2015

Esiste una via “semplificata” per lo scioglimento anticipato di Srl?

di Fabio Landuzzi
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La possibilità di dichiarare lo scioglimento anticipato di una Srl senza la necessità che il verbale di nomina dei liquidatori risulti da un atto pubblico è un tema tuttora dibattuto e sul quale non si ha una piena convergenza di opinioni.

Va da subito chiarito che, in tutti i casi in cui lo scioglimento anticipato avviene ai sensi del n. 6) del comma 1 dell’art. 2484, Cod. Civ., ossia con una delibera dell’assemblea dei soci della S.r.l. che esprime la volontà di procedere allo scioglimento anticipato della società, il relativo verbale deve essere prodotto in forma di atto pubblico in quanto si tratta di una modifica dell’atto costitutivo.

La cd. “procedura semplificata”, ovvero la possibilità di non ricorrere alla forma dell’atto notarile, è limitata alle sole decisioni rubricate all’art. 2487, comma 1, Cod. Civ.; rispettivamente:

  1. Numero dei liquidatori e regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
  2. Nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
  3. Criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e poteri dei liquidatori.

Nella Massima J.A.4 il Notariato del Triveneto chiarisce appunto che nelle S.r.l. le decisioni sopra elencate possono essere assunte senza la necessità del verbale in forma di atto pubblico.

Supporta questa conclusione il disposto dell’art. 2487, comma 1, Cod. Civ., il quale con riguardo alla decisione dell’assemblea dei soci si limita a richiamare le “maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto”, senza tuttavia esplicitare la necessità che la delibera abbia anche la forma prevista per la loro modifica; né fa riferimento all’art. 2436, Cod. Civ., riguardo alla disciplina del controllo di legalità che compete al Notaio verbalizzante per gli atti che comportano modifiche allo statuto.

Il Documento 11 dell’Irdec osserva che nell’ambito delle S.r.l. è venuta meno, con la riforma societaria, ogni distinzione fra assemblea “ordinaria” ed assemblea “straordinaria”; tuttavia, vige l’art. 2480, Cod.Civ., per cui le modificazioni dell’atto costitutivo richiedono sempre la redazione del verbale ad opera del Notaio, con l’applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 2436 Cod. Civ., in materia di deposito, iscrizione e pubblicazione.

Secondo l’Irdcec è da considerarsi legittima la decisione dei soci di S.r.l. con cui vengano nominati i liquidatori, anche senza l’intervento del Notaio e quindi in forma semplice, a condizione che la decisione non contenga anche la volontà dei soci di modificare l’atto costitutivo della società disponendone appunto lo scioglimento anticipato. Ciò significa che l’intervento del Notaio nell’assemblea della S.r.l. potrà essere evitato quando i soci della S.r.l. stessa non decidano lo scioglimento volontario, né altre modifiche dello statuto, bensì quando lo scioglimento viene rilevato ed iscritto dagli amministratori per l’avverarsi di altre cause previste dall’art. 2484 Cod. Civ., diverse da quella indicata al n. 6), ovvero per via delle cause “legali”.

Su questo argomento è intervenuto anche il Ministero dello Sviluppo Economico con il parere prot. n. 0094215 del 19.05.2014 il quale si occupa anche del tema del controllo a cui il registro imprese è tenuto con riferimento alla presentazione di atti che contengono istanze di iscrizione dello scioglimento anticipato delle S.r.l. per il verificarsi di cause diverse da quelle volontarie.

Ebbene, con riguardo alla ammissibilità del verbale di nomina dei liquidatori senza il necessario intervento del Notaio, il Mise aderisce alla tesi dell’Irdcec, per cui nei limiti ed alle condizioni indicate ritiene esperibile la soluzione che non richiede nelle S.r.l. l’intervento del Notaio per l’assunzione delle decisioni in oggetto.

Nel giugno del 2014, il Consiglio Nazionale del Notariato è intervenuto sulla questione attraverso una nota in cui assume una posizione assai più restrittiva di quella del Mise.

Secondo il Consiglio Nazionale del Notariato, quando la decisione dell’assemblea dei soci non si limita alla semplice nomina dei liquidatori, bensì dispone anche in merito alle regole organizzative e di funzionamento della società nella fase liquidatoria (decisioni previste alla lettera c), comma 1, art. 2487, Cod. Civ.), oppure al numero dei liquidatori o ai loro poteri (trattasi delle decisioni di cui alle lettere a e b, della norma citata), la deliberazione dovrebbe necessariamente risultare da un atto pubblico per cui resta obbligatorio l’intervento del Notaio. La ratio di tale affermazione risiederebbe nel fatto che tali decisioni andrebbero ad incidere sulle regole organizzative della società nella fase di liquidazione, e quindi integrerebbero comunque una modifica dello statuto.