Esonero contributivo e termini di versamento dei contributi: quadro di sintesi
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Come noto, in considerazione degli effetti della crisi connessa all’emergenza da Covid-19, l’articolo 1, comma 20, L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha previsto un esonero parziale, nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps e dai professionisti iscritti alle Casse private.
Più precisamente, l’esonero spetta ai lavoratori:
- che hanno percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro,
- e che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.
I criteri e le modalità per la concessione dell’esonero in esame sono stati demandati ad un apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze: il suddetto decreto, però, è stato pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali soltanto lo scorso 27 luglio.
Il decreto pubblicato prevedeva l’invio di apposita domanda all’Inps, da presentare, pena decadenza, entro il 31 luglio 2021.
Con il messaggio Inps n. 2761 del 29.07.2021, però, il suddetto termine è stato rinviato al 30 settembre 2021: l’Inps ha inoltre annunciato l’imminente pubblicazione di una circolare che definirà le modalità di presentazione della domanda di esonero.
Con riferimento, invece, ai termini concessi ai professionisti, va evidenziato che l’articolo 3 del decreto in esame individua il termine di invio delle domande nel 31 ottobre 2021.
Potenziali beneficiari | a) Lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’AGO – gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri – e lavoratori iscritti alla Gestione separata e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, Tuir. Sono compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato. b) Professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 509/1994 (a mero titolo esemplificativo: cassa forense, CNPADC – ora CDC, ENPACL) e D.Lgs. 103/1996 (casse istituite per i professionisti iscritti agli Albi, ma privi di una cassa previdenziale di categoria, ad esempio biologi e psicologi). Rientrano tra i beneficiari anche i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla L. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, ai quali, tuttavia, il decreto riserva previsioni specifiche non oggetto di analisi nel presente contributo. |
Soggetti esclusi | – Titolari di contratto di lavoro subordinato (per il periodo oggetto di esonero), con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità. – Titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità o altro emolumento che risponda alle medesime finalità. |
Condizioni | È necessario possedere entrambi i seguenti requisiti: a) calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019; b) reddito complessivo di lavoro (o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione) non superiore a 50.000 euro nel periodo d’imposta 2019. Questi requisiti non sono richiesti se l’attività è stata avviata nel corso del 2020. Come si calcola il reddito 2019? – Per i professionisti iscritti alle Casse private il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i compensi percepiti e i costi inerenti all’attività. – Per gli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti Inps e alla Gestione separata, il reddito è individuato nel reddito imponibile indicato nel quadro RR sezione I o II del modello Redditi PF, trasmessa entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero. – Per i soggetti iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri assumono rilievo i redditi risultanti del modello Redditi PF trasmesso entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero, riconducibili alle attività che comportano l’iscrizione alla gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole. |
La regolarità contributiva | Ai sensi dell’articolo 47-bis D.L. 73/2021 il parziale esonero dal pagamento dei contributi previdenziali richiede la regolarità contributiva, che è verificata d’ufficio dagli enti concedenti dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Ai sensi dell’articolo 2 D.M. 17.05.2021, inoltre, l’accredito della contribuzione Inps oggetto di esonero è subordinato all’integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero. |
Tutto quanto appena premesso, si rende ora necessario analizzare quali sono i termini per procedere al più imminente versamento del saldo e del primo acconto dei contributi previdenziali, tenuto conto:
- della proroga al 15 settembre riconosciuta ai c.d. “soggetti Isa” (per approfondimenti si rinvia al precedente contributo “Convertito in legge il Sostegni-bis. Ufficiale la proroga al 15 settembre”);
- che, con il messaggio n. 2418 del 25.06.2021, l’Inps, in attesa della conclusione dell’iter di attuazione della normativa in esame, ha previsto il differimento, fino a nuova comunicazione, delle somme dovute a titolo di primo acconto della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini Irpef per l’anno di imposta 2021 dai soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, oppure alla Gestione separata, interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 1, comma 20, L. 178/2020.
Acconto contributi Inps (prima rata) | Saldo contributi Inps | ||
“Soggetti Isa” | Soggetti con redditi fino a 50.000 euro e riduzione 33% fatturato (vedi condizioni per esonero contributivo) | Termine sospeso (necessario attendere futuro provvedimento) | 15.09.2021 (senza maggiorazione) Presenza presupposti esonero contributivo irrilevanti (saldo 2020 non rientra nell’esonero contributivo) |
Altri soggetti | 15.09.2021 (senza maggiorazione) | ||
Soggetti “no-Isa” | Soggetti con redditi fino a 50.000 euro e riduzione 33% fatturato (vedi condizioni per esonero contributivo) | Termine sospeso (necessario attendere futuro provvedimento) | 30.06.2021 (30.07.2021 con maggiorazione 0,40%) Presenza presupposti esonero irrilevanti (saldo 2020 non rientra nell’esonero contributivo) |
Altri soggetti | 30.06.2021 (30.07.2021 con maggiorazione 0,40%) |
2 Agosto 2021 a 8:22
Salve,
Per i contributi fissi in scadenza 20 agosto, anch’essi sono sospesi ?
2 Agosto 2021 a 11:57
Buongiorno,
no, ad oggi non sono previste sospensioni.
Si ricorda, tra l’altro, che, con il messaggio n. 2731 del 27.07.2021, l’Inps ha avuto modo di ricordare che entro il 20 agosto dovranno essere versati anche i contributi fissi in scadenza lo scorso 17 maggio (“Per completezza di informazione, si segnala che, per i soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciali dell’INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, il termine di pagamento della prima rata dei contributi richiesti con l’emissione 2021 aventi quale scadenza originaria il 17 maggio 2021 è stabilito al 20 agosto 2021, come reso noto con la circolare n. 85 del 10 giugno 2021”).
5 Agosto 2021 a 15:58
Buongiorno, quindi chi sa già di aver diritto all’esonero, in possesso dei requisiti, deve comunque versare la I e II rata 2021 entro il 20/08/2021 e poi richiedere il rimborso?
Grazie se potrete rispondermi
6 Agosto 2021 a 0:27
ma mi chiedo: questi tremila euro che poi corrispondo a circa tre rate inps (almeno per me da forfetario),sull estratto conto pensionistico inps ,si vedranno come realmente versate ,e quindi concorreranno sia al calcolo ,che al diritto,oppure tutto cio portera il periodo dell entrata in pensione ,slittare di nove mesi (tre trimestri???) . altrimenti sarebbe un ulteriore beffa …..
20 Agosto 2021 a 10:49
Salve, per chi ha aperto partita iva nel corso del 2019, come si calcola il calo del fatturato? Grazie.
25 Agosto 2021 a 9:46
Buon giorno, per chi ha avviato attività nel novembre 2019; a cui è stato respinto i Bonus dei 600,00 euro previsti per i mesi di sospensione per questioni “ignote” dell’INPS; Nonostante tutte le difficoltà di essere in regola con ii contributi del 2020; Come posso definire realmente la perdita di fatturato quando su un mese di lavoro (dicembre 2019) ho un fatturato di 11.000,00 euro e per tutto il 2020 ho un fatturato poco meno inferiore ai 20.000,00 per causa delle le Zone rosse??
Devo rinunciare all’Esonero Contributivo? … Grazie
30 Agosto 2021 a 17:33
anch’io stesso problema,
possibile che chi ha aperto partita iva nel 2019, non ha diritto?
uno che ha aperto fine anno 2019 come fa ad avere un calo fatturato nel 2020…
1 Settembre 2021 a 9:28
Buongiorno,
purtroppo, ad oggi, non sono state riservate specifiche previsioni ai soggetti iscritti nel corso del 2019, come evidenziato anche nel più recente contributo “Esonero contributivo per i soggetti iscritti all’Inps: gli ultimi chiarimenti”.
Grazie per la segnalazione.
Saluti
1 Settembre 2021 a 9:41
Buongiorno,
maggiori chiarimenti sono stati offerti dall’Inps con la circolare 124 del 06.08.2021, oggetto di commento del più recente contributo “Esonero contributivo per i soggetti iscritti all’Inps: gli ultimi chiarimenti”, pubblicato subito dopo la pausa estiva.
Con la circolare Inps dello scorso 6 agosto è stato altresì precisato quanto segue:
“I contribuenti che possiedono i requisiti per fruire dell’esonero e intendono presentare la relativa istanza potranno non effettuare il versamento della contribuzione alle scadenze che interverranno successivamente alla pubblicazione della presente circolare, fermo restando che, in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, sulla contribuzione omessa saranno dovute le sanzioni civili ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalle rispettive date di scadenza legale di versamento”.
Saluti
11 Ottobre 2021 a 9:01
Buongiorno,
arriverà una comunicazione INPS per avvisare il contribuente sulla concessione o meno di tale contributo, dell’ammontare e le modalità di utilizzo (non versare o compensazione anche su rate 2022). Grazie mille.
11 Ottobre 2021 a 9:51
Buongiorno,
come precisato dalla circolare Inps 124/2021, “verranno effettuati preliminarmente i controlli relativi all’assenza di contratto di lavoro subordinato e di titolarità di pensione, i cui esiti verranno comunicati tramite il Cassetto previdenziale agli interessati, e sarà altresì comunicato l’importo massimo accordato tenendo conto anche delle risorse complessivamente disponibili per le Gestioni dell’Istituto. L’Istituto comunicherà l’importo complessivamente spettante a ogni richiedente, tenendo conto dei soggetti attivi, dei mesi di attività e della contribuzione potenzialmente esonerabile in considerazione delle domande ricevute entro la data del 30 settembre 2021. Nel caso in cui l’ammontare della contribuzione dovuta per l’anno 2021 con termini di versamento già scaduti al momento della comunicazione dell’importo rideterminato dovesse eccedere l’importo dell’esonero, il contribuente dovrà procedere al pagamento della differenza contributiva entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione stessa. In tal caso, non saranno dovuti sanzioni civili e interessi”.
Ad oggi è esclusa la possibilità di beneficiare dell’esonero sulle somme dovute per il 2022.
Saluti
19 Ottobre 2021 a 11:13
Buongiorno Lucia e a tutti coloro che partecipano,
mi sorge un dubbio, ho bisogno di un confronto.
I contributi INPS che versiamo, in fase di calcolo delle imposte, vanno ad abbattere il nostro reddito per poter ottenere poi il nostro imponibile fiscale.
In questo modo, nel caso in cui ricevessimo tutti noi un esonero di € 3.000,00 sui contributi INPS, l’importo effettivo di questo aiuto di certo non sarà effettivamente € 3.000,00-.
Infatti, temo che dal nostro reddito non detrarremo i € 3.000,00 (non avendoli versati) ritrovandoci così a dover pagare Contributi Inps eccedenti il minimale ed IRPEF o Imposta sostitutiva (se forfettario) su un imponibile più altro.
Quindi ipotizzando un agente di commercio, in regime forfettario si parla di 24,09 % da versare sul 62% (considerando il coefficiente di redditività) di € 3.000,00 ossia 24,09 % su € 1.860,00 ( € 448,07) ed il 5 % di imposta sostitutiva (Se nei primi 5 anni di forfettario) sempre su € 1.860,00 e quindi altri € 93,00-.
Se l’abbattimento dei contributi mi permetteva fino all’anno scorso di non pagare inps oltre il minimale quest’anno potrebbero esserci delle sorprese visto che abbatteremo il ns reddito per un importo inferiore.
Che ne pensate? Mi sono fatta un film? Grazie per il vs tempo.