Esonero da RW più ampio se l’intermediario finanziario compila il 770?
di Nicola FasanoCon la circolare 19/E/2014 l’Agenzia delle entrate, oltre ad esaminare il passaggio della tassazione delle rendite finanziarie dal precedente 20% al 26%, ha chiarito anche le conseguenze derivanti dall’abrogazione della ritenuta in entrata sui flussi esteri, sia dal punto di vista degli intermediari che da quello dei contribuenti tenuti alla presentazione del quadro RW.
Come si ricorderà, l’articolo 4, comma 2, del D. L. n. 167/1990, recante le disposizioni in materia di monitoraggio fiscale, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge europea n. 97/2013 aveva previsto una serie di disposizioni in materia di ritenute sui redditi derivanti dagli investimenti detenuti all’estero e dalle attività estere di natura finanziaria.
In particolare come principio di carattere generale era stato previsto che i predetti redditi fossero in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dagli intermediari residenti che intervenivano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi (salvo diversa comunicazione da parte del contribuente), oltre che nei casi in cui detti investimenti ed attività erano ad essi affidati in custodia, amministrazione o gestione.
Per tener conto delle difficoltà applicative riscontrate dagli intermediari e dai contribuenti in ordine all’applicazione di tale ritenuta, è stato emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2014 che aveva disposto il rinvio dei relativi adempimenti al 1° luglio 2014. La norma è stata poi definitivamente eliminata dal D.L. 66/2014.
L’abrogazione, tuttavia, esplica effetti ai fini dell’esonero dall’obbligo di compilazione del quadro RW da parte dei contribuenti e di segnalazione da parte degli intermediari.
Ciò in quanto, a seguito delle novità introdotte dalla legge europea 97/2013, gli obblighi di monitoraggio non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, a condizione che i flussi finanziari e redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi, non essendo più sufficiente un “semplice” intervento degli intermediari nella fase della riscossione. In proposito è opportuno distinguere a seconda che le attività etere abbiano o meno prodotto redditi.
In particolare, per le attività finanziarie e patrimoniali che nel periodo d’imposta non hanno prodotto reddito, l’esonero compete sempreché affidate in amministrazione o gestione presso un intermediario residente (anche in assenza di opzione per i regimi del risparmio amministrato o gestito) che ha l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi. In mancanza di tale affidamento, il contribuente deve indicare le consistenze delle attività nel quadro RW evidenziando, tramite barratura dell’apposita casella, che le stesse non hanno prodotto redditi nel periodo d’imposta o che sono infruttifere.
La situazione è più articolata in presenza di attività che abbiano prodotto redditi nel corso del periodo di imposta, laddove, ai fini dell’esonero dall’RW oltre all’incarico a gestire/amministrare le attività estere, in linea di principio, è necessario che l’intermediario applichi la ritenuta, agendo quale sostituto di imposta.
La circolare richiama il caso delle polizze emesse da imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi: l’esonero dalla compilazione del quadro RW spetta non soltanto nel caso di applicazione opzionale dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter del D.P.R. n. 600/1973 da parte della compagnia estera, ma anche qualora il contribuente abbia incaricato l’intermediario residente che interviene nella riscossione del flusso all’applicazione della predetta imposta sostitutiva. Lo stesso ragionamento può essere fatto per i proventi derivanti da OICR esteri o per le attività affidate in amministrazione fiduciaria.
Lo spunto più interessante contenuto nella circolare sul tema in esame, tuttavia, è rappresentato dall’apertura rispetto ai redditi derivanti da partecipazioni qualificate estere. In proposito le Entrate precisano che gli stessi possono usufruire dell’esonero da monitoraggio, nonostante sia stata abrogata la richiamata ritenuta a titolo d’acconto, a condizione che le partecipazioni siano detenute nell’ambito di un rapporto di amministrazione o gestione con l’intermediario residente in virtù del quale quest’ultimo applica la ritenuta a titolo d’acconto sui relativi dividendi ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973. Inoltre, ed è questo l’aspetto più interessante, l’amministrazione finanziaria precisa che in assenza di un’imposizione sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni qualificate, l’intermediario residente deve in ogni caso effettuare la segnalazione dell’operazione nell’ambito del 770, quadro SO. Sembrerebbe cioè, che l’esonero dall’RW ricorra anche quando l’intermediario sia tenuto ad indicare i relativi redditi nel proprio 770, a prescindere dall’applicazione della ritenuta. Sembra ragionevole ritenere che tale principio possa trovare applicazione anche in casi simili a quello delle plusvalenze finanziarie (si pensi ai proventi da OICR esteri rispetto ai quali il contribuente non ha prodotto il costo di acquisto, impedendo l’applicazione della ritenuta all’intermediario italiano che agisce nella riscossione che è comunque tenuto ad indicare il flusso nel 770).