Esonero dal monitoraggio per gli immobili “statici”
di Nicola FasanoFra le novità introdotte dal D.L. 193/2016 è passato un po’ in sordina l’esonero ai fini del monitoraggio fiscale degli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’Ivie dovuta.
Si tratta di una nuova fattispecie di esonero, dunque, introdotta dall’articolo 7-quater, comma 23, D.L. 193/2016 che integra l’articolo 4, comma 3, D.L. 167/1990 aggiungendo tale ipotesi a quelle previgenti di esonero che, come noto, riguardano:
- le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi;
- i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro.
Con specifico riferimento agli immobili, peraltro, resta dovuta chiaramente l’Ivie. Ne consegue che in caso di omessa compilazione del quadro RW in relazione agli immobili non potranno essere più applicate le sanzioni ai fini del monitoraggio mentre restano dovute imposte, interessi e sanzioni connessi con il mancato versamento dell’imposta patrimoniale.
Nessuna specifica decorrenza è prevista dalla disposizione, per cui dovrebbe farsi riferimento al 3 dicembre 2016, ossia il giorno in cui è entrata in vigore la L. 1.12.2016, n. 225 che ha convertito con modificazioni il D.L. 193/2016 inserendo, fra l’altro, la novità in commento.
Ne consegue che l’esonero dovrebbe applicarsi a partire dal periodo di imposta 2016 (dichiarazione 2017). Con una interpretazione più estensiva, peraltro, ci si potrebbe spingere oltre e affermare che essendo venuto meno l’adempimento, l’esonero, sotto il profilo della inapplicabilità delle sanzioni sul monitoraggio, possa valere anche per il passato sempre che ricorra la condizione normativa che non ci siano state variazioni nel corso del periodo di imposta (che potrebbero essere rappresentate per esempio dall’acquisto, vendita, costituzione di diritto reale).
Si potrebbe ragionare, in sostanza, in modo analogo a quanto fatto dalla stessa Agenzia delle Entrate con riferimento ai trasferimenti da e verso l’estero che dal modello Unico 2014 non sono più oggetto di monitoraggio (a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 97/2013) e la cui “eliminazione” ha operato anche per il passato, in forza del principio di legalità, secondo cui “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile” (articolo 3, comma 2, D.Lgs. 472/1997). Con buona pace di tutti quei contribuenti che hanno regolarizzato la mancata indicazione degli immobili esteri in RW negli anni passati ricorrendo alla voluntary disclosure o al ravvedimento operoso.
Si ricorderà, del resto, che gli immobili fino al modello Unico 2009 (periodo di imposta 2008) andavano segnalati in RW solo se produttivi di reddito. Tuttavia, a partire dal modello Unico 2010, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 45/E/2010, si è reso necessario indicare gli immobili in RW sempre, a prescindere dal fatto che fossero o meno produttivi di reddito.
Ora il legislatore prova a semplificare: non resta che attendere la posizione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate in merito alla decorrenza e al profilo della (in)applicabilità delle sanzioni per il passato.
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