Esonero RW ad orologeria per i frontalieri
di Nicola Fasano
Niente RW per i frontalieri che lavorano all’estero per la maggior parte del periodo di imposta. In caso di cessazione del rapporto di lavoro estero l’esonero permane se entro sei mesi le attività estere sono portate in Italia o dismessa. Nessuna rilevanza alla situazione esistente al 31 dicembre di ciascun periodo di imposta.
Sono queste le principali novità che impattano sugli adempimenti ai fini del monitoraggio fiscale da parte dei frontalieri.
E’ opportuno ricordare che l’art. 38, c. 13, del d.l. 78/2010, ha esonerato dall’obbligo di compilazione del quadro RW, fra l’altro, i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi.
In tal caso, l’esonero si applica solo ed esclusivamente alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel Paese in cui viene svolta l’attività lavorativa e permane fintanto che il lavoratore presta la propria attività all’estero e viene meno al suo rientro in Italia, qualora questi mantenga, per qualsiasi motivo, le suddette disponibilità all’estero.
L’Agenzia delle entrate ha individuato i destinatari di tale semplificazione nei c.d. “frontalieri” (si veda per ulteriori approfondimenti “Franchigia per i frontalieri a regime”), anche se il dato strettamente letterale della norma parrebbe più ampio. Ad ogni modo, ai fini dell’individuazione del momento in cui va verificato il presupposto soggettivo di esonero con riferimento alla condizione di “frontaliere”, la risoluzione 128/E/2010, ha specificato che tale condizione doveva sussistere, oltre che per la maggior parte del periodo di imposta, anche al 31 dicembre del medesimo periodo d’imposta considerando che a tale data il contribuente doveva verificare i presupposti di compilazione del quadro RW (ossia l’esistenza all’estero degli investimenti).
Tuttavia, tale impostazione va ora coordinata con le modifiche normative introdotte dalla legge europea n. 67/2013. Infatti, come rilevato dalla circolare 38/E/2013, l’obbligo di monitoraggio non è più dipendente dalla sussistenza all’estero degli investimenti e dalla detenzione delle attività estere di natura finanziaria ad una specifica data (ossia il 31 dicembre del periodo d’imposta), riferendosi invece ad attività e investimenti detenuti nel corso del periodo di imposta. Pertanto, secondo l’amministrazione finanziaria, l’esonero previsto per tale categoria di soggetti deve essere riconosciuto soltanto qualora l’attività lavorativa all’estero sia stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo d’imposta e a condizione che il lavoratore al rientro in Italia abbia qui trasferito le attività detenute all’estero.
In sostanza, ai fini dell’esonero dagli obblighi di monitoraggio, a partire dal periodo di imposta 2013 e dunque da Unico 2014, occorre verificare solo che la condizione di lavoratore all’estero sia stata realizzata per un numero complessivo di giorni maggiore a 183 nell’arco dell’anno, anche se non continuativi.
La circolare 38/E aggiunge che qualora il lavoratore rientri in Italia dopo aver prestato la propria attività lavorativa all’estero per la maggior parte del periodo d’imposta, può usufruire del predetto esonero sempreché, entro sei mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro all’estero, non detenga più le attività all’estero. Diversamente, se il contribuente entro tale data non ha riportato le attività in Italia o dismesso le stesse, è tenuto ad indicare tutte le attività detenute all’estero durante l’intero periodo d’imposta. In pratica, nel caso di un frontaliere che abbia cessato il rapporto di lavoro “estero” a marzo 2013, sarà comunque tenuto alla compilazione del quadro RW (poiché non ha lavorato all’estero per la maggior parte del periodo di imposta). Viceversa il frontaliere che abbia cessato il rapporto di lavoro il 31 ottobre 2013 e trasferisca in Italia o dismetta entro aprile 2014 le attività possedute nel Paese ove lavorava, non sarà tenuto alla compilazione dell’RW per quelle attività.
Rimane naturalmente fermo, per i suddetti soggetti esonerati dal monitoraggio fiscale, l’obbligo di indicare nella dichiarazione annuale i redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria e dagli investimenti esteri. Resta da capire, peraltro, come si coniuga l’esonero dalla compilazione dell’RW con la compilazione dei prospetti necessari ai fini della liquidazione delle patrimoniali (IVIE ed IVAFE), in relazione alle quali nessun esonero è previsto per i frontalieri. Fino allo scorso anno, infatti, doveva essere compilato a tal fine l’apposita sezione del quadro RM, mentre a partire da Unico 2014 relativo al periodo di imposta 2013 le informazioni necessarie saranno contenute nell’unico quadro RW completamente rivisitato (per il momento non disponibile, se non nell’intestazione, nella bozza del modello presente sul sito dell’Agenzia delle entrate). Se il prospetto dovesse essere unico e destinato ad accogliere sia le indicazioni per il monitoraggio che quelle per le patrimoniali (come sembrerebbe vista “l’unificazione” dei valori di riferimento operata dalla circolare 38/E) l’esonero RW per i frontalieri sarebbe in pratica “fittizio” in quanto il frontaliere sarebbe comunque tenuto alla compilazione del quadro per determinare le patrimoniali, se dovute. Non resta che vedere come sarà fisicamente strutturato il nuovo quadro RW.