Esportazione temporanea di beni con carnet ATA e regolarizzazione della mancata reimportazione
di Marco Peirolo
In caso di invio all’estero (Paesi extra-UE) di merci per esposizioni, materiale professionale o campioni commerciali, è necessario individuare la procedura doganale da espletare.
Il regime doganale consigliabile è quello dell’esportazione temporanea con utilizzo del “carnet ATA”, laddove l’acronimo sintetizza le denominazioni del regime di ammissione temporanea nelle lingue francese e inglese (Admission Temporaire – Temporary Admission).
Si tratta di un documento doganale internazionale, istituito dalla Convezione di Bruxelles del 6 dicembre 1961 (ratificata in Italia con il D.P.R. n. 2070/1963), successivamente sostituita dalla Convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990 (ratificata in Italia con la L. n.479/1995).
La finalità di tali Convenzioni è quella di:
- facilitare e favorire il movimento internazionale di determinate merci, semplificando le formalità doganali mediante sostituzione dei documenti adottati da ciascun Paese membro dell’Unione europea per la temporanea esportazione ed importazione, nonché il transito delle merci;
- garantire alla dogana del Paese di importazione la riscossione dei diritti doganali dovuti in conseguenza della mancata riesportazione delle merci.
I fogli interni del carnet, il cui colore cambia a seconda dell’uso a cui sono destinati, sono formati da:
- una parte fissa (detta souche o counterfoil), che fornisce la prova dei vari passaggi delle merci attraverso le frontiere;
- una parte staccabile (detta volet o voucher), che viene trattenuto dalla dogana e che costituisce la dichiarazione doganale.
L’utilizzo del suddetto documento doganale è valido per l’esportazione temporanea di merci verso Paesi non facenti parte dell’Unione europea e aderenti alla convenzione ATA, la cui lista è consultabile all’indirizzo http://www.unioncamere.net/commercioEstero/ata/paesi.htm; solo per Taiwan occorre richiedere un carnet specifico, denominato CPD China-Taiwan.
Attraverso il carnet ATA si evitano di pagare i dazi e l’IVA alla dogana, purché le merci siano reimportate entro i termini indicati nel documento, che non possono in ogni caso eccedere quello di validità del carnet stesso (pari a 12 mesi). Rispetto, pertanto, alla normale procedura di esportazione ed importazione temporanea, risultano semplificate le operazioni di sdoganamento e il titolare del carnet è esonerato dall’obbligo di depositare, presso la dogana del Paese di importazione, una cauzione o l’ammontare dei diritti doganali a garanzia della mancata riesportazione delle merci.
La richiesta del carnet deve essere rivolta alla Camera di Commercio territorialmente competente, previa prestazione di un’apposita cauzione.
In breve:
- la presentazione del carnet all’Ufficio doganale, al fine di beneficiare del regime di temporanea esportazione, equivale alla presentazione della domanda di autorizzazione;
- l’accettazione del volet di ammissione temporanea equivale all’autorizzazione del regime.
L’Ufficio al quale viene presentato il carnet funge da Ufficio di vincolo al regime.
Come precisato dalla nota dell’Agenzia delle Dogane 21 maggio 2014, prot. n. 57732, è possibile svolgere le formalità di esportazione temporanea presso qualsiasi Ufficio di uscita dal territorio doganale comunitario, a prescindere da quello di emissione del carnet ATA. Conseguentemente, in caso di mancata reimportazione delle merci, la dichiarazione di esportazione dovrà essere presentata all’Ufficio dove, a suo tempo, erano state effettuate le formalità di esportazione temporanea.
È il caso, infatti, di osservare che in caso di vendita, anche parziale, delle merci temporaneamente esportate:
- il soggetto titolare del carnet deve richiedere al competente Ufficio doganale la regolarizzazione dell’operazione, con presentazione di apposita dichiarazione doganale definitiva, da redigere su modello DAU;
- la dogana di esportazione invalida il volet e la matrice reimportazione del carnet, nonché vista l’esemplare n. 3 del DAU, attestando l’avvenuta esportazione definitiva delle merci al fine di accedere allo svincolo della garanzia.
In questa ipotesi, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la vendita in esame – avendo per oggetto beni già esistenti in territorio estero – non dà luogo ad una cessione all’esportazione, non imponibile ai fini IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 e, pertanto, la stessa non genera plafond per l’operatore nazionale.
La nota del Dipartimento delle dogane 5 giugno 2000, n. 839 si riferisce, in modo specifico, alla tentata vendita. Tuttavia, gli istituti doganali richiamati nel documento di prassi, riguardanti il regime della temporanea esportazione e l’utilizzo del carnet ATA, sono applicabili anche alle merci per esposizioni; le fiere mercato, in particolare, al pari della tentata vendita, rientrano nel traffico internazionale in regime di temporanea importazione ed esportazione ex art. 214, comma 2, del D.P.R. n. 43/1973, per cui dovrebbero essere assoggettate allo stesso regime IVA.