Esportazioni per finalità umanitarie escluse dal plafond Iva
di Marco PeiroloLa L. 167/2017 (Legge europea 2017), con effetto dal 12 dicembre 2017, ha ripristinato l’applicazione del regime di non imponibilità Iva di cui all’articolo 8 D.P.R. 633/1972 per le cessioni all’esportazione di beni a cura delle Amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, in precedenza detassate ai sensi dell’articolo 8-bis D.P.R. 633/1972.
L’intenzione del legislatore è quella di attuare quanto previsto dall’articolo 146, par. 1, lett. c), della Direttiva n. 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di esentare dall’Iva le cessioni di beni ad organismi riconosciuti che li esportano fuori dall’Unione nell’ambito delle loro attività umanitarie, caritative o educative condotte al di fuori del territorio comunitario.
A tal fine, con la nuova lett. b-bis) dell’articolo 8 D.P.R. 633/1972 è stato stabilito che beneficiano della non imponibilità “le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’Unione europea entro centottanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell’elenco di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova dell’avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale”.
In considerazione della novellata previsione, riferita alle spedizioni o trasporti di beni al di fuori della UE effettuate dal cessionario (o per suo conto) entro 180 giorni dalla consegna, con prova dell’avvenuta esportazione dei beni data dalla documentazione doganale, la Legge europea 2017 ha abrogato l’articolo 26, comma 5, L. 125/2014, che in precedenza disciplinava il trattamento di non imponibilità delle operazioni in oggetto, vale a dire – dopo le modifiche operate dalla L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) – “le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell’elenco di cui al comma 3, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell’Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo (…)”.
È il caso di ricordare, però, che tale disposizione, che qualificava espressamente le operazioni in esame come non imponibili ai sensi dell’articolo 8-bis D.P.R. 633/1972, non è mai entrata in vigore in assenza dell’adozione dell’apposito decreto ministeriale.
L’assimilazione delle operazioni in questione alle cessioni all’esportazione avrebbe comportato, a norma del secondo comma del citato articolo 8-bis, che le stesse sarebbero diventate rilevanti, per i fornitori, ai fini sia della formazione del plafond per l’acquisto di beni/servizi senza applicazione dell’Iva, sia dell’acquisizione dello status di esportatore abituale, se rientranti nell’oggetto dell’attività propria dell’impresa.
Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale, la Legge di Stabilità 2015 aveva stabilito che continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 10 marzo 1988, n. 379, di attuazione dell’articolo 14, comma 4, L. 49/1987, secondo cui le forniture di beni e relative prestazioni accessorie effettuate alle Amministrazioni dello Stato e alle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell’articolo 28 L. 49/1987, le quali, in attuazione delle finalità di cui all’articolo 14 della stessa L. 49/1987, provvedono al trasporto dei beni medesimi, anche tramite vettori o spedizionieri da esse incaricati, non sono imponibili Iva, fermi restando gli obblighi di cui al Titolo II del D.P.R. n. 633/1972, a condizione che la destinazione estera dei beni forniti risulti da apposita dichiarazione del destinatario della fornitura. Le fatture emesse nei confronti di organizzazioni non governative riconosciute devono contenere anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento.
Per quanto riguarda i riflessi sul plafond e sull’acquisizione della qualifica di esportatore abituale delle cessioni in esame, le istruzioni relative alla compilazione del modello di dichiarazione IVA 2017 hanno chiarito che, nel rigo VE32, nel quale vanno riportate le operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond, sono compresi anche “i corrispettivi delle cessioni di beni e relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato o di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge n. 49/1987 che provvedono, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale 10 marzo 1988, al trasporto o spedizione all’estero dei beni stessi in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo ovvero di attività caritative o educative (art. 14 legge 26 febbraio 1987, n. 49)”.
Nonostante la qualifica di tali operazioni come non imponibili ai fini dell’Iva, le stesse non assumevano pertanto alcuna rilevanza agli effetti del plafond e dello status di esportatore abituale.
Con il passaggio alla nuova previsione della lett. b-bis) dell’articolo 8 D.P.R. 633/1972, i predetti effetti devono intendersi confermati, restando invariata la struttura dell’operazione ed essendo venuta meno l’equiparazione alle fattispecie assimilate alle cessioni all’esportazione, che come detto non ha però trovato concreta applicazione in mancanza delle disposizioni attuative previste dalla Legge di Stabilità 2015.