Esportazioni indirette non imponibili anche oltre 90 giorni
di Maria Paola CattaniRisoluzione n. 98 del 11/10/2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti da più parti richiesti, in relazione all’interpretazione delle previsioni dell’art. 8, 1° comma, lett. b), del DPR 633/1972, che disciplina le esportazioni di beni con trasporto a cura del cessionario non residente (c.d.
esportazione indiretta), alla luce della posizione assunta dalla Corte di Giustizia Europea con la
sentenza del 19 dicembre 2013, nel procedimento C-563/12.
le esenzioni
previste ai capi da 2 a 9 del titolo IX di tale direttiva, di cui fa parte l’articolo 146 della stessa, si applicano alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso”, con il solo limite che “
gli Stati membri devono far ricorso a mezzi che, pur consentendo di raggiungere efficacemente l’obiettivo perseguito dal diritto interno, portino il minor pregiudizio possibile agli obiettivi e ai principi stabiliti dalla normativa dell’Unione” e che “
anche se è legittimo che i provvedimenti adottati dagli Stati membri tendano a preservare il più efficacemente possibile i diritti dell’erario, essi non devono eccedere quanto è necessario a tal fine”.
una cessione di beni destinati all’esportazione sia assoggettata all’imposta in forza di una normativa come quella di cui al procedimento principale, qualora il bene in questione non abbia lasciato il territorio dell’Unione entro il termine previsto dalla stessa, non comporta, di per sé, che tale normativa debba essere ritenuta non proporzionata”, se l’operazione risulta non soddisfare le condizioni dell’articolo 146 entro un termine ragionevole stabilito dalla normativa nazionale.
una normativa nazionale (…) che assoggetta l’esenzione all’esportazione a un termine di uscita, con l’obiettivo, in particolare, di lottare contro l’elusione e l’evasione fiscale, senza per questo consentire al soggetto passivo di dimostrare, al fine di beneficiare di tale esenzione, che la condizione è stata soddisfatta dopo lo scadere di tale termine, e senza prevedere un diritto del soggetto passivo al rimborso dell’IVA già corrisposta in ragione del non rispetto del termine, qualora fornisca la prova che la merce ha lasciato il territorio doganale dell’Unione, eccede quanto necessario per il conseguimento di detto obiettivo”.
beneficio della non imponibilità, nonostante
sia possibile dimostrare l’uscita dei beni dal territorio doganale dell’Unione, seppure dopo lo scadere del predetto termine, e di non
consentire il recupero dell’IVA corrisposta in sede di regolarizzazione.
recuperabilità dell’IVA nel frattempo versata in sede di regolarizzazione, alternativamente mediante l’emissione di una
nota di variazione ex art. 26, comma 2, del DPR 633/1972, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta l’esportazione, oppure mediante
istanza di rimborso ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 546/1992, entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto del rimborso.