23 Gennaio 2016

Essenzialità dei requisiti dell’agente notificatore

di Massimo Chiofalo
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L’art. 26 del D.p.r 602/73 rubricato «Notificazione delle cartelle di pagamento» al suo primo comma prescrive testualmente: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, da messi comunali o, dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento… omississ”.  Lo stesso articolo, al co. 6, fa un espresso rimando, per quanto non previsto nel decreto sulle riscossioni, all’art. 60 del D.p.r 600/73, il quale al suo primo comma prescrive: “Le notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli art. 137 e seguenti del c.p.c..

Facendo un esame esegetico delle norme richiamate, si ritiene, senza alcun dubbio, che all’istituto della notifica degli atti tributari devono applicarsi le rigide prescrizioni del codice di procedura civile.  

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