8 Giugno 2016

Estero e crediti d’imposta: quadro CE anche per i redditi diversi

di Chiara RizzatoSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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I contribuenti che hanno prodotto redditi all’estero, tenuti a determinare quanto disciplinato ai sensi dell’articolo 165 del TUIR, con le modifiche apportate dall’articolo 15 del D.Lgs. 147/2015, utilizzano il quadro CE per indicare il credito spettante per le relative imposte assolte. A partire dal periodo d’imposta 2015, la compilazione spetta anche ai soggetti che hanno prodotto redditi diversi da quelli d’impresa. Si noti che i redditi da considerare sono solamente quelli per i quali l’imposta è stata resa definitiva, ovverosia quelli in cui l’imposta è divenuta irripetibile. Sono da escludersi quindi le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

La modifica del quadro CE è stata attuata con il fine ultimo di riconoscere il credito d’imposta:

  • al soggetto residente nel territorio dello Stato, il quale controlla società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;
  • alle controllate residenti, nel caso in cui siano conseguiti utili provenienti dalle medesime società e per i quali operi la dimostrazione di cui alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 167 del TUIR;
  • al cedente controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato per i quali sussiste la condizione di cui al comma 5, lettera a), del medesimo articolo 167.

In sostanza il quadro in questione è formato da tre sezioni delle quali l’ultima è solo riepilogativa, pertanto, in questa sede si prendono a riferimento solo la prima e la seconda, al fine di rendere maggiormente comprensibile la disciplina trattata.

La sezione I contempla i crediti relativi al comma 1 dell’articolo 165 del TUIR e al credito d’imposta internazionalizzazione, dei quali vanno indicate le imposte che si sono rese definitive entro la data di presentazione della presente dichiarazione (Unico 2016) o entro il termine di cui al comma 5 dell’articolo 165 del TUIR, se non già indicate nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.

Tale credito si configura fino a concorrenza della quota d’imposta lorda italiana, la quale:

  • per il comma 1 dell’articolo 165 del TUIR è corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell’imposta netta italiana relativa all’anno di produzione del reddito estero;
  • per il credito d’imposta internazionalizzazione è corrispondente al rapporto tra gli utili conseguiti e/o le plusvalenze realizzate e il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell’imposta netta italiana relativa all’anno di conseguimento dei predetti utili e/o di realizzo delle predette plusvalenze.

Per quanto concerne la sezione II, quest’ultima contiene la fattispecie indicata al comma 6 dell’articolo 165 del TUIR, secondo cui il credito d’imposta spetta fino a concorrenza dell’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all’ottavo, qualora l’imposta estera pagata a titolo definitivo sul reddito prodotto all’estero sia eccedente la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero.

Si rammenta che esiste la possibilità che lo Stato estero abbia decretato un’esenzione, anche parziale, di un determinato reddito prodotto nel proprio territorio e in tali casi, come appunto stabiliscono alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, il credito per l’imposta estera può essere richiesto dal soggetto residente in Italia come se l’imposta fosse stata effettivamente pagata.

 

 

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