Esterometro 2022: auto-ddt e autofatture
di Roberto CurcuCon precedenti articoli abbiamo illustrato le modalità di invio dell’esterometro per le operazioni attive, per l’effettuazione dei reverse charge in caso di acquisti comunitari, per la comunicazione delle fatture di alberghi e ristoranti all’estero, e per gli acquisti da soggetti extracomunitari.
Gli acquisti che possono essere effettuati da fornitori extracomunitari, e che devono in modo molto complicato essere inseriti nell’esterometro, sono quelli di servizi, e quelli di beni che già si trovano in Italia.
Le complicazioni connesse all’esterometro derivano direttamente dalla complessità che sta dietro il reverse charge che deve essere effettuato per questi acquisti, ed in particolare con riguardo alla data in cui deve essere emessa e contabilizzata l’autofattura.
Per assolvere l’Iva in Italia in caso di acquisti da soggetti extracomunitari, infatti, la norma non prevede – differentemente che negli acquisti comunitari – che si debba attendere una fattura da parte del fornitore, sulla quale fare l’integrazione. La norma prevede che debba essere emessa una (auto)fattura, secondo le regole previste dagli articoli 21 e seguenti del Decreto Iva.
Il primo dubbio che nasce, quindi, è se l’autofattura debba essere sempre emessa; in particolare, per le operazioni per le quali l’articolo 22 non prevede l’obbligo di emissione della fattura (ad esempio operazioni finanziarie), che senso ha emettere una autofattura?
In sostanza, se una banca italiana può non fatturare le proprie operazioni, perché l’impresa che acquista un servizio finanziario da una banca extraUE (si pensi a quelli di utilizzo delle carte di credito), dovrebbe emettere autofattura?
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 37/E/2011 (“seguita” però da una risposta contraria all’interpello 91/2020) fece questo ragionamento ed escluse che ad esempio il committente italiano di servizi finanziari o di assicurazione dovesse emettere l’autofattura.
Chiarito quindi che non va emessa autofattura per gli acquisti di servizi finanziari ed assicurativi esenti, la norma non li esclude dall’obbligo di comunicarli nell’esterometro.
E quindi, se ad esempio si possedesse un conto corrente estero, dovrebbe essere inviato un file di esterometro per ogni commissione bancaria addebitata? La norma prevede solo che la comunicazione vada effettuata entro il 15 del mese successivo a quello di ultimazione delle operazioni, ed una interpretazione logica dovrebbe portare a ritenere che sia possibile inviare un unico file, entro il 15 del mese successivo, riepilogativo di tutti i servizi finanziari ricevuti nel mese.
La possibilità di riepilogare i dati degli acquisti da extracomunitari, e di fare un unico invio, dovrebbe ritenersi ammessa anche con riferimento agli acquisti di beni. A tale riguardo, con la circolare 37/E/2011 fu precisato che per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento di trasporto, all’emissione dell’autofattura si può provvedere anche entro il 15 del mese successivo. Infatti, quando l’articolo 17 del Decreto Iva prevede che in caso di operazione assoggettata a reverse charge “gli obblighi” Iva ricadono sul cessionario o committente, tali obblighi non sono necessariamente l’emissione di una (auto)fattura immediata, ma possono consistere, a parere di chi scrive, anche nell’emissione di un (auto)ddt e di una (auto)fattura differita.
In sostanza, è opinione dello scrivente che l’autofattura possa essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, pur facendo confluire l’operazione nella liquidazione Iva del mese di effettuazione dell’operazione, ogni volta che l’acquisto di un bene da un extracomunitario sia documentato da un documento avente le caratteristiche di un ddt, indipendentemente da chi sia stato il soggetto che ha emesso tale documento, che potrebbe essere stato il cedente, il cessionario, o l’incaricato del trasporto.
Considerato che i dati richiesti per tale tipo di documento sono una data, le generalità dei soggetti coinvolti nelle operazioni (cedente, cessionario ed eventuale incaricato del trasporto) e natura, qualità e quantità dei beni, è evidente che anche la ricevuta del corriere o un documento interno emesso all’atto di ricezione dei beni potrebbero avere tali caratteristiche ed essere utilizzati per differire il momento di autofatturazione.
Tali considerazioni sono avvalorate dal fatto che, differentemente dalla vecchia bolla di accompagnamento, il ddt non deve necessariamente accompagnare la merce, ma basta che sia emesso entro il giorno di consegna della stessa, non deve essere nemmeno numerato, e non è previsto che lo stesso debba essere emesso dal cedente.
Ricordiamo inoltre che, successivamente alla pubblicazione della circolare 37/E/2011, nella quale fu per la prima volta ammesso l’uso della “autofattura differita” per gli acquisti di beni, l’articolo 21 del Decreto Iva è stato modificato prevedendo la possibilità di emettere fatture (e quindi a parere di chi scrive anche autofatture) differite, nel caso di prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.