20 Dicembre 2018

Esterometro: come evitare l’invio

di Alessandro Bonuzzi
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In un precedente contributo sono stati analizzati i profili soggettivi dell’esterometro, con l’individuazione di coloro che saranno tenuti all’invio della nuova comunicazione, sulla scorta dei chiarimenti forniti da Assonime con la circolare 26 del 13 dicembre 2018.

Nel prosieguo, invece, sempre avendo riguardo al recente documento di Assonime, si indagheranno gli aspetti oggettivi dell’adempimento, allo scopo di capire per quali operazioni transfrontaliere sia possibile evitarlo.

Tale aspetto non è di poco conto se si considera la cadenza che avrà il nuovo obbligo. Infatti, la trasmissione telematica avrà scadenza mensile, dovendo essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, per quanto riguarda le fatture attive, oppure a quello della data in cui è ricevuto il documento comprovante l’operazione, con riferimento alle operazioni passive; resta fermo che per data di ricezione deve intendersi la data di registrazione della fattura di acquisto.

Va fin da subito precisato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, non vi è l’obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni:

  • extra-Ue per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quindi, per le importazioni;
  • transfrontaliere per le quali sia stata emessa o ricevuta una fattura elettronica.

La ragione consta nel fatto che i dati di queste operazioni sono già in possesso dell’Agenzia delle entrate, siccome la bolletta doganale è oggetto di dichiarazione doganale mentre le fatture elettroniche transitano dal SdI.

Diventerebbe, quindi, preziosa la possibilità di emettere fattura elettronica anche per le operazioni attive effettuate con controparti non residenti, proprio al fine di evitare la trasmissione mensile dell’esterometro.

Al riguardo, si ricorda che con la circolare 13/E/2018 l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto “la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta”.

Successivamente, è stato chiarito che il principio opera anche laddove il soggetto non residente abbia nominato in Italia un rappresentante fiscale invece di identificarsi direttamente. Difatti, nelle FAQ dedicate alla fatturazione elettronica si legge che “Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 1 del D.Lgs. 127/2015”.

Peraltro, nell’occasione l’Agenzia ha altresì precisato che “Qualora l’operatore Iva residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell’operatore Iva identificato, riportando in fattura il numero di partita Iva italiano di quest’ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “codice destinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario)”, e non, invece, il codice convenzionale composto da sette X (“XXXXXXX”) da indicare allorquando la fattura venga emessa direttamente al soggetto non residente.

La circolare di Assonime conferma poi la possibilità di emettere la fattura in modalità elettronica anche nei confronti di cessionari o committenti non residenti privi di una partita Iva italiana. Quindi, ad esempio, si deve ritenere possibile fatturare elettronicamente anche le cessioni all’esportazione, le cessioni intracomunitarie, i servizi intracomunitari, le cessioni di immobili ubicati in Italia, eccetera. Ciò sempre a condizione che sia assicurata la possibilità al soggetto non residente di ottenere copia cartacea della fattura ove ne faccia richiesta.

In sostanza, è possibile affermare che, dal lato attivo della fatturazione, ci sono gli strumenti per evitare la trasmissione dell’esterometro.

Invece, ad oggi, non è possibile evitare l’invio della comunicazione per gli acquisti transfrontalieri diversi dalle importazioni; difatti, in base a una FAQ dell’Agenzia, “Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore Iva residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015”.

A parere di Assonime “è auspicabile che sia ammessa la possibilità di far transitare attraverso il SdI anche le fatture passive estere”. E ciò potrebbe avvenire attraverso l’emissione di un’autofattura da inviare al SdI così come ammesso per gli acquisti interni in reverse charge.

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