Esterovestizione e radicamento della società estera in un Paese UE
di Alessandro GrassettoAlice PaccagnellaAntonio Panizzolocostruzione meramente artificiosa. Questo è il principio ribadito, di recente, dalla sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Verona, n.327/2014 del 21 luglio 2014.
società slovacca appartenente ad un gruppo societario comunitario con capogruppo in Italia, valorizzando il criterio del collegamento della sede dell’amministrazione in base all’art. 73, comma 3, TUIR.
fosse realmente strutturata, avesse un’organizzazione di mezzi e di persone ed esercitasse in concreto l’attività di impresa in Slovacchia.
residenza in Italia degli amministratori e la
presenza di documentazione della controllata presso la sede della capogruppo italiana, che sarebbero stati sufficienti a dimostrare che la sede della direzione effettiva della società estera era in Italia e che, pertanto, i ricavi prodotti dalla stessa dovessero essere assoggettati alla tassazione nazionale ai fini IRES, IRAP ed IVA.
in contrasto con la normativa comunitaria in materia di libertà di stabilimento.
costruzione meramente artificiosa, artefatta, al solo scopo di eludere l’imposta ordinariamente dovuta.
non possa essere mossa la contestazione di esterovestizione in presenza di uno stabilimento produttivo effettivamente insediato in un altro Paese comunitario.
coerente con l’orientamento della giurisprudenza comunitaria e nazionale, giacché la Corte di Giustizia UE, la Corte di Cassazione e le Commissioni Tributarie inquadrano l’esterovestizione come un fenomeno di fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all’estero o, il che è lo stesso, come un fenomeno di costruzione di puro artificio, finalizzato a sfruttare trattamenti fiscali più vantaggiosi rispetto a quelli nazionali.
principio di libertà di stabilimento, dunque, oltre ad essere un principio costitutivo fondamentale dell’Unione Europea, deve fungere anche da
canone interpretativo di riferimento per un’applicazione equilibrata delle norme degli Stati membri che regolano la materia della residenza fiscale. In virtù di ciò, non potrebbe trovare spazio qualsiasi opzione ermeneutica dell’art. 73, comma 3, del Tuir che porti a disconoscere la residenza nel Paese in cui una società è effettivamente impiantata, in forza del
concreto esercizio di un’attività imprenditoriale.
senza scomodare il diritto alla libertà di stabilimento, muovendo, più semplicemente, dal
concetto di “place of effective management”, criterio elaborato nel modello di convenzione OCSE per la risoluzione dei conflitti di residenza delle persone giuridiche.
sede della direzione effettiva, in linea con il significato del termine “
management”, che afferisce per l’appunto alla direzione o gestione o governo effettivo di una struttura societaria.
propria struttura radicata nel territorio slovacco e che si avvaleva delle risorse proprie di quel territorio (personale, uffici, beni strumentali, materiali di consumo, finanziamenti, consulenti e così via). La genuinità dell’iniziativa economica ha portato al compimento di molteplici atti di organizzazione e di impulso dell’attività imprenditoriale in Slovacchia, che non hanno e non avrebbero potuto avere alcun collegamento con il territorio italiano: ha portato, in altri termini, alla
localizzazione all’estero della sede della direzione effettiva o del place of effective management.
dissociazione tra sede amministrativa formale e sede amministrativa sostanziale, si possono ravvisare solamente quando, in mancanza di radicamento in un altro Paese, emergono forti dubbi sull’
effettività di un’iniziativa imprenditoriale in quel Paese.