23 Luglio 2019

Estrazione dei beni dai depositi Iva: i chiarimenti delle Dogane

di Marco Peirolo
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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con le note n. 73328 e n. 69283, entrambe del 12 luglio 2019, ha fornito chiarimenti in merito, rispettivamente, alla procedura di autofatturazione applicabile in caso di estrazione dei beni dai depositi Iva e alle novità del D.L. 34/2019 (Decreto crescita) riguardanti, in particolare, le semplificazioni delle dichiarazioni d’intento previste per gli esportatori abituali.

È noto che l’autorizzazione con la quale il Consiglio europeo ha consentito all’Italia di applicare in maniera generalizzata, per obbligo, la fatturazione elettronica sul territorio nazionale è stata pienamente recepita espungendo dall’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015 il riferimento ai soggetti identificati, che non sono tenuti alla fatturazione elettronica, fermo restando che le operazioni di cui sono parte possono essere facoltativamente emesse in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Dalle risposte agli interpelli n. 104/2019 e n. 142/2019, si desume che l’estrazione dei beni dal deposito Iva deve avvenire senza l’obbligo di emissione dell’autofattura elettronica per mezzo del SdI, essendo cioè sufficiente il formato analogico o quello elettronica extra SdI.

L’eccezione è rappresentata dal caso in cui i beni estratti, durante la permanenza nel deposito, siano stati oggetto di prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, che ne hanno modificato il valore, come normalmente accade in caso di lavorazioni o trasformazioni. In questa ipotesi, è obbligatoria l’emissione dell’autofattura elettronica tramite SdI.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che il documento emesso al momento dell’estrazione assume una funzione ulteriore rispetto alla mera integrazione di altro precedente, in quanto strumentale ad individuare il nuovo valore del bene estratto e la corretta base imponibile. Ed è per questa ragione, quindi, che, in tale evenienza, l’autofattura deve seguire le regole generali ed essere, in assenza di eccezioni o divieti, elettronica tramite SdI.

In definitiva, conclude l’Agenzia, le autofatture emesse per l’estrazione dei beni da un deposito Iva possono, secondo la libera determinazione dei soggetti operanti, essere analogiche o elettroniche extra SdI, con obbligo di fattura elettronica via SdI nel solo caso in cui il bene, estratto dall’operatore italiano, durante la permanenza nel deposito sia stato oggetto di una prestazione di servizi, territorialmente rilevante in Italia, che ne ha modificato il valore.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella nota n. 73328/2019, estende la validità di tali conclusioni al caso in cui la mancata corrispondenza tra il valore del bene introdotto in deposito e il bene estratto sia dovuto ad una cessione intervenuta durante la custodia del bene in deposito.

Anche in tale evenienza, quindi, l’autofattura emessa in sede di estrazione non è più una mera integrazione di altro documento, ma assume una valenza ulteriore, che è quella di documento atto ad individuare il valore del bene estratto e, di conseguenza, la corretta base imponibile.

Sul tema delle dichiarazioni d’intento si sofferma, invece, la nota n. 69283/D/2019, ricordando come l’articolo 12-septies del Decreto crescita sia intervenuto sull’articolo 1, comma 1, lett. c), D.L. 746/1983, al fine di semplificare la disciplina delle dichiarazioni d’intento e il relativo regime sanzionatorio di cui all’articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997.

Da un lato, è confermata la trasmissione telematica della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta telematica; dall’altro, non è però più previsto l’obbligo di consegnare “al fornitore o prestatore, ovvero in dogana” la dichiarazione medesima, unitamente alla ricevuta dell’avvenuta presentazione telematica.

La riformulata disposizione prevede, infatti, che la ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate riporti l’indicazione del protocollo di ricezione e che tali estremi debbano essere indicati dal cedente/prestatore nelle fatture emesse in base alla dichiarazione d’intento, ovvero essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale.

Fermo restando che l’indicazione del numero di protocollo attribuito alla dichiarazione d’intento è attualmente già richiesta ai fini della corretta compilazione della dichiarazione doganale (note n. 17631/D/2015 e n. 58510/D/2015), il Decreto crescita ha confermato che:

  • per la verifica dei predetti estremi al momento dell’importazione, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la banca dati delle dichiarazioni d’intento per dispensare l’operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione;
  • la dichiarazione può riguardare anche più operazioni. La possibilità che una dichiarazione d’intento riguardi una serie di operazioni doganali d’importazione, fino alla concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell’anno di riferimento, era stata, infatti, già ammessa dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 38/E/2015.

Infine, è stato modificato l’articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. n.471/1997, reintroducendo la sanzione proporzionale (dal 100 al 200% dell’imposta) prevista nei confronti del cedente/prestatore in caso di cessione/prestazione senza applicazione dell’Iva in assenza di preventiva verifica della trasmissione telematica che rimane a cura dell’esportatore abituale.

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