18 Gennaio 2016

Estromissione agevolata dell’immobile con base imponibile Iva a rischio

di Luca Caramaschi
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La Legge di Stabilità per l’anno 2016 recentemente approvata (legge n.208/15) ripropone l’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali dell’imprenditore individuale, introdotta una prima volta nell’ordinamento con la L. 413/1991, riproposta in seguito con la L. 449/1997 e L. 448/2001 e da ultimo con la L. 244/2007 (Finanziaria 2008). La nuova disposizione prevede che entro il 31 maggio 2016 l’imprenditore individuale possa estromettere in regime agevolato tutti gli immobili strumentali (sia per natura che per destinazione), con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016.

A differenza delle precedenti disposizioni che in passato hanno consentito all’imprenditore di estromettere l’immobile, l’odierna agevolazione non prevede una maggiorazione dell’imposta sostitutiva del 30 per cento con la quale definire l’Iva, che pertanto viene  assoggettata alle ordinarie regole Iva previste per tali operazioni, che ai fini di tale tributo vengono sostanzialmente assimilate alle cessioni (con conseguente applicazione della disciplina recata dai punti 8-bis e 8-ter dell’art.10 del DPR 633/72).

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