Ets: obbligo di pubblicazione dei compensi sul sito internet anche in forma anonima
di Luca CaramaschiUno degli obblighi ritenuti più “fastidiosi” nell’ambito della nuova disciplina degli Ets è certamente quello previsto dal comma 2 dell’articolo 14 del codice del terzo settore (di seguito cts). Stiamo parlando della norma che prevede che “Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100 mila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all’articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati”.
Oltre alla considerazione che si tratta di un obbligo che interesserà un elevato numero di organizzazioni del terzo settore (la soglia complessiva di entrate, comprese quelle istituzionali, di 100.000 euro obbligherà a tenere un sito internet anche Ets di ridotte dimensioni), è facile intuire come una simile previsione normativa potrebbe avere in taluni casi un impatto negativo sui delicati rapporti che spesso si instaurano nell’ambito degli enti di tipo associativo, attivando antipatici fenomeni di delazione.
Si pensi, solo per citarne alcuni, al caso dell’associato che presta anche servizi di consulenza all’associazione, piuttosto che alla stessa associazione che paga l’affitto dei locali nei quali opera al presidente che sia anche proprietario dello stabile.
In assenza di indicazioni ufficiali, si ritiene siano anche queste le situazioni che ricadono nel citato obbligo di comunicazione, oltre a quelle che riguardano giustamente la pubblicazione dei compensi erogati all’organo amministrativo o di controllo dell’associazione medesima?
Il fatto che la norma faccia testualmente riferimento a somme attribuite “a qualsiasi titolo” lascerebbe propendere per l’inclusione anche delle fattispecie sopra descritte.
Un altro dubbio riguarda poi le modalità concrete con le quali attuare il predetto obbligo di pubblicazione.
Si dovranno indicare i singoli nominativi dei percettori con a fianco la relativa somma? Si potranno fare degli accorpamenti? O risulta legittimo, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, anche una indicazione del dato in forma aggregata?
Su tutte queste questioni è intervenuta la nota n. 293 del 12 gennaio scorso, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fatto chiarezza su molti punti che attengono questa disciplina che troverà piena applicazione con l’attesa operatività del Registro Unico (ad oggi prevista per il prossimo mese di aprile) al quale tutti gli Ets dovranno obbligatoriamente iscriversi.
In merito alla ratio della previsione contenuta nel richiamato articolo 14, comma 2, cts, la Nota Mlps 293/2021 precisa che l’adempimento di questo specifico obbligo di pubblicazione, da effettuarsi sul sito internet dell’Ets o su quello della rete associativa alla quale l’Ets medesimo aderisce, accresce, attraverso dati ulteriori e canali comunicativi diversi, il livello di conoscibilità delle informazioni riguardanti l’Ets, già assicurato dal regime di pubblicità-notizia proprio del Runts, ai sensi dell’articolo 48 cts; in questo modo la generalità dei cittadini potrà operare scelte maggiormente consapevoli nei riguardi degli Ets (come, ad esempio, la decisione circa la destinazione del cinque per mille) ed effettuare un controllo sociale diffuso sull’azione degli enti medesimi, in quanto facenti parte di un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici, rivolti a perseguire il bene comune e portatori dell’interesse generale ai sensi dell’articolo 5 cts.
Con l’obiettivo di contemperare, da un lato, l’obbligo di trasparenza che permea l’intera legge delega di riforma del terzo settore (L. 106/2016), e, dall’altro, i principi di riservatezza, proporzionalità e ragionevolezza del dato informativo trattato, la nota in commento, ritenendo di non dover imporre format obbligatori, afferma che la pubblicazione dei dati potrà avvenire anche in forma anonima (ad esempio citando le sole iniziali del soggetto), anche accorpando i dati tra soggetti appartenenti alla stessa categoria.
Tali affermazioni traggono spunto dai contenuti del D.M. 04.07.2019 recante “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” che, proprio in relazione all’obbligo di pubblicazione oggetto di trattazione, al paragrafo 6 chiarisce che “Le informazioni sui compensi di cui all’articolo 14, comma 2 … costituiscono oggetto di pubblicazione, anche in forma anonima, sul sito internet dell’ente o della rete associativa cui l’ente aderisce”.
Ugualmente, precisa la Nota del ministero, dovranno essere tenuti distinti gli importi dovuti a titolo di “retribuzione” da quelli corrisposti a titolo di “indennità particolare” (ad esempio parametrata ai giorni in cui un determinato organo si riunisce) o di “rimborso spese” (in questo caso, trattandosi di somme attribuite a fronte di spese documentate potrà essere sufficiente individuare il numero di beneficiari, l’importo medio, l’importo massimo e quello minimo riconosciuti).
Non viene, invece, ritenuta possibile la pubblicazione di un unico dato aggregato, in quanto ritenuta incompatibile con le finalità imposte dalla norma.
Anche in relazione alla tipologia di rapporti che dovranno formare oggetto di comunicazione, la nota del ministero fornisce preziose indicazioni.
Il “pieno rispetto del principio di trasparenza” sopra richiamato, spiega il documento di prassi, incontra alcuni limiti nell’interesse dei singoli soggetti coinvolti: si tratta dei citati principi di ragionevolezza, proporzionalità e pertinenza che non consentono, ad esempio, di rendere noti elementi informativi non necessari ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla norma, come pure elementi che possano anche indirettamente rendere conoscibili situazioni particolari del singolo percettore di tali emolumenti (come ad esempio elementi della retribuzione attribuiti non in ragione dell’attività svolta ma di situazioni proprie del singolo e tali da fornire indebitamente informazioni sulla sua specifica condizione, ad esempio di natura sanitaria), o informazioni di natura patrimoniale a ben vedere riconducibili alla situazione dell’individuo ma non collegate alle attività svolte, agli incarichi ricoperti o più in generale all’appartenenza all’ente del Terzo settore.
Alla luce di queste considerazioni, pertanto, si ritiene di poter “delimitare” la portata dell’obbligo di comunicazione recata dalla norma, ritenendo di poter escludere le somme derivanti dallo svolgimento di attività che nulla hanno a che fare con l’attività tipica dell’Ets al quale il percettore è associato (si faceva in precedenza l’esempio dell’associato che presta anche servizi di consulenza all’associazione piuttosto che alla stessa associazione che paga l’affitto dei locali nei quali opera al presidente che sia anche proprietario dello stabile).
Da ultimo, si segnala che la disposizione normativa in commento non prevede, in caso di violazione dei richiamati obblighi di pubblicazione, alcuna sanzione esplicita. Fatto sul quale la recente nota n. 293/2021 non si esprime.