EUR1, EURMED, ATR e la proroga al 31 gennaio 2021
di Clara PolletSimone DimitriVista la proroga fino al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, effettuata con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, l’Agenzia delle dogane e monopoli ha esteso sino alla stessa data del 31 gennaio la possibilità di emettere i previdimati certificati EUR1, EurMed, ATR al fine di contribuire a sostenere le imprese nazionali operanti nello strategico settore dell’export.
Il termine per il rilascio di certificati previdimati attestanti l’origine preferenziale della merce è stato più volte prorogato, dal 21 luglio, al 31 ottobre e adesso al 31 gennaio 2021 ed illustrato con circolari 16/U/2020, 21/U/2020 e, in ultimo, con la circolare 42, Prot. 379836/RU del 28 ottobre 2020.
Con l’entrata in vigore delle disposizioni sarà abrogata la semplificazione procedurale della previdimazione.
I certificati di circolazione Eur1, EUR MED e ATR non potranno più essere rilasciati in tempi rapidi dagli spedizionieri e sarà, inoltre, necessario presentare tutte le prove dell’origine preferenziale delle merci (dichiarazioni di origine preferenziale dei fornitori).
La nuova procedura in questione interviene sulla mera modalità di richiesta della certificazione e sulla modalità di compilazione da parte dell’operatore economico, restando invariati i modelli ed i formulari attualmente previsti in materia di certificazione dell’origine delle merci e le modalità – ordinaria o “previdimata” – di rilascio del certificato da parte dell’Ufficio delle Dogane. La procedura sarà resa disponibile, in via sperimentale, a partire dal 10 novembre 2020 – secondo le modalità operative che saranno pubblicate sul portale dell’Agenzia – e potrà essere usata facoltativamente diventando obbligatoria solo a partire dal 19 gennaio 2021.
La nuova procedura sarà fruibile tramite il portale Aida e consente di acquisire i dati utili alla compilazione dei certificati direttamente dalla dichiarazione doganale di esportazione di riferimento e la stampa del certificato richiesto sui modelli tipografici previsti dalla normativa vigente.
La procedura digitalizzata si delinea come lo strumento a regime, in quanto è il solo che può garantire adeguati livelli di controllo e di servizio in termini di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, in considerazione del prevalente interesse pubblico e delle risorse a disposizione dell’Amministrazione, seppur sia stato previsto, al fine di consentire un passaggio armonico al nuovo sistema, un regime transitorio temporaneo in cui è possibile utilizzare entrambe le procedure.
L’articolo 64 Regolamento UE 952/2013 (CDU) reca le norme primarie per poter beneficiare delle agevolazioni tariffarie contenute in accordi preferenziali fra UE e Paesi terzi e delle misure tariffarie concesse unilateralmente dalla stessa UE nei confronti di taluni Paesi o territori in via di sviluppo.
Ai fini della concessione del trattamento preferenziale, è richiesta la presentazione di specifica documentazione a titolo di prova dell’origine.
L’EUR1 è un documento che attesta l’origine preferenziale comunitaria di merci destinate ad uno dei Paesi extra-UE che godono di accordi preferenziali daziari con l’Unione Europea, come Svizzera, Islanda, Norvegia, Turchia, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, ecc. Viene rilasciato dalla Dogana tramite uno spedizioniere doganale.
Permette al cliente di non pagare dazi all’importazione o di pagarli in misura ridotta.
Può essere sostituito da una semplice dichiarazione su fattura per spedizioni di importo inferiore a 6.000,00 euro o, per importi superiori, da parte di una ditta che abbia lo status di AEO (Operatore Economico Autorizzato) o lo status di Esportatore Autorizzato o per gli Esportatori registrati al REX (per esportazioni in Canada e Giappone).
I Certificati EUR MED sono rilasciati per i prodotti che beneficiano di trattamento preferenziale sulla base delle regole applicabili ai Paesi appartenenti all’area del cumulo pan-euro-mediterraneo (Convenzione Pan Euro Med). Le norme sono in fase di revisione e un nuovo insieme di norme di origine dovrebbe essere applicabile a metà del 2021, comprese disposizioni sul cumulo, la restituzione dei dazi, la tolleranza e la regola di non modifica che sarà allentata.
L’A.TR. è un certificato che, negli scambi tra UE e Turchia, consente alle merci di godere di un trattamento daziario preferenziale.
La Decisione n. 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia ha stabilito le procedure finalizzate al rilascio dei certificati A.TR., necessari per l’ottenimento dei benefici daziari negli scambi di merci tra le parti, indipendentemente dall’origine dei prodotti stessi.
L’A.TR. viene rilasciato dalle autorità doganali del Paese di esportazione ed attesta che la merce a cui si riferisce è in posizione di libera pratica (nota Prot. 151838/RU del 22.05.2020).
Le Linee guida, in materia di origine preferenziale delle merci, sono contenute nella nota prot. 125912/RU del 27.12.2018; le disposizioni di cui alla nota prot. n. 91956/RU del 26.07.2019, relativa alle procedure per il rilascio dei certificati attestanti l’origine preferenziale delle merci, si intendono prorogate fino a fine gennaio 2021.