Evasione fiscale
di EVOLUTIONL’evasione fiscale è riconosciuta come reato, di cui le relative pene sono disciplinate dal D.Lgs. 74/2000. Le condotte punibili sono ravvisate nella:
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, si tratta di un reato si commette quando il contribuente si avvale di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti e:
- presenta la dichiarazione dei redditi o relativa all’imposta sul valore aggiunto indicando elementi passivi fittizi;
- le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono registrati in contabilità o sono detenuti a fini probatori nei confronti dell’amministrazione finanziaria;
- la condotta è stata posta in essere al fine di evadere le imposte.
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, in questo caso il reato si considera consumato quando nella dichiarazione sui redditi o sul valore aggiunto vengano indicati:
- elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo;
- elementi passivi fittizi;
- crediti e ritenute fittizi.
In questo caso il reato si viene a compiere quando il contribuente:
- presenta la dichiarazione dei redditi o relativa all’imposta sul valore aggiunto;
- registra i documenti falsi in contabilità o sono detenuti a fini probatori nei confronti dell’amministrazione finanziaria;
- la condotta è stata posta in essere al fine di evadere le imposte.
- dichiarazione infedele, tale reato consiste nell’indicazione in dichiarazione (redditi o Iva) di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi. Mentre la dichiarazione si considera omessa solo una volta che sono decorsi 90 giorni dalla scadenza dei termini normativamente previsti oppure quando è presentata su un modello non conforme a quello approvato per quel periodo di imposta.
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultamento o distruzione di documenti contabili;
- omesso versamento di ritenute e imposte, a prescindere dalla presentazione della dichiarazione, non versano le imposte o le ritenute dovute. In particolare, l’articolo 10-bisdel D.Lgs. 74/2000 punisce con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa le ritenute per un ammontare superiore a € 150.000 per ciascun periodo di imposta entro il termine previsto per la presentazione del 770.
Il reato di omesso versamento riguarda anche quello dell’imposta sul valore aggiunto, disciplinato dall’articolo 10-ter del D.Lgs. 74/2000. Costituisce, infatti, reato il mancato pagamento dell’Iva entro il termine di versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo per un ammontare superiore a € 250.000 per ciascun periodo d’imposta.
- l’indebita compensazione (articolo 10-quaterdel D.Lgs. 74/2000), da cui consegue un omesso/carente versamento di imposta, è perseguibile penalmente, ma le pene variano a seconda della natura del credito utilizzato. In particolare, il citato articolo 10-quater prevede la reclusione:
- da 6 mesi a 2 anni per colui che utilizza crediti non spettantie non versa somme per un importo annuo superiore a € 50.000;
- da 1 anno e 6 mesi a 6 anni per colui che utilizza crediti inesistentie non versa somme dovute per un importo annuo superiore a € 50.000.
Infine, l’articolo 11 del D.Lgs. 74/2000 prevede un reato generale, punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, per quei soggetti che compiono atti fraudolenti o simulano cessioni di beni così da rendere inefficace la procedura di riscossione al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |