Evoluzione giurisprudenziale sulla nullità dell’iscrizione ipotecaria
di Luigi FerrajoliL’articolo 50, comma 2, D.P.R. 602/1973 dispone che: “Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26 di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
Tuttavia, dal momento che l’atto di iscrizione ipotecaria non viene considerato alla stregua di quello di espropriazione, ma piuttosto una procedura autonoma e alternativa, negli anni passati la Corte di Cassazione si è espressa circa la sussistenza o meno dell’obbligo di notificare preventivamente l’avviso di cui all’articolo 50, comma 2, D.P.R. 602/1973 con riferimento alla fattispecie di iscrizione ipotecaria.
In particolare, attraverso la sentenza n. 10234/2012, il giudice di legittimità aveva escluso l’obbligo di notifica di cui sopra ritendo che, poiché l’articolo 77, comma 2, D.P.R. 602/1973 – articolo rubricato “Iscrizione ipotecaria” – dispone l’obbligo in capo al concessionario di iscrivere ipoteca prima di procedere all’esecuzione, ciò significa che l’iscrizione ipotecaria non è un “mezzo preordinato all’espropriazione forzata”.
La stessa linea di pensiero fu poi condivisa qualche anno dopo dalla Corte di Cassazione a SS.UU. nella sentenza n. 19667/2014, che, ancora una volta, ha escluso l’obbligo di notificare l’avviso di intimazione al pagamento ex articolo 50, comma 2, sottolineando che l’iscrizione ipotecaria deve essere qualificata, alla luce della medesima sentenza, quale “procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria”.
Alla luce di quanto appena detto, il giudice di legittimità, non considerando l’atto di iscrizione ipotecaria preordinato a quello di espropriazione ma, piuttosto, una procedura autonoma e alternativa, ha da sempre escluso il dovere di notificare al contribuente, prima di procedere ad iscrivere l’ipoteca, l’avviso di intimazione al pagamento.
Tuttavia, di recente, la stessa Corte di Cassazione ha cambiato il proprio orientamento, statuendo, nell’ordinanza n. 18964/2020, che, qualora la notifica della cartella di pagamento risalga a più di un anno prima, allora l’ipoteca deve essere dichiarata nulla se l’iscrizione ipotecaria non è preceduta da una comunicazione preventiva al contribuente (articolo 77, comma 2 bis, D.P.R. 602/1973).
In particolare, con la predetta ordinanza la Suprema Corte, ha precisato che: “la censura mossa dal ricorrente alla sentenza gravata può qualificarsi, in buona sostanza, quale denuncia della mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia d’iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, non assumendo rilievo la circostanza che il contribuente abbia invocato una norma in concreto non applicabile […]”.
Come già specificato nella sentenza n. 12237/2019 dalla medesima Corte di Cassazione, in caso di esecuzione forzata il contraddittorio è garantito dall’articolo 50, comma 2, D.P.R. 602/1973, “quando, invece, l’amministrazione finanziaria intenda iscrivere ipoteca sui beni del contribuente, il contraddittorio con quest’ultimo è imposto dall’articolo 41 (diritto ad una buona amministrazione), articolo 47 (diritto ad un ricorso effettivo) e articolo 48 (diritto di difesa) della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea […] comunemente detta “Carta di Nizza”.
Dunque, sebbene non risulti applicabile al caso di specie l’articolo 50, comma 2, D.P.R. 602/1973, il quale si riferisce esclusivamente alla comunicazione preventiva in caso di espropriazione forzata, quale non è l’iscrizione ipotecaria, la Corte ha ravvisato la violazione del principio del contraddittorio e, di conseguenza, la lesione del diritto del contribuente di partecipare al procedimento, garantito – come ricordato dallo stesso giudice – anche a livello comunitario.
A tal proposito, è opportuno richiamare quanto disposto dall’articolo 77, comma 2 bis, D.P.R. 602/1973, introdotto con il D.L. 70/2011, che prevede l’obbligo per l’agente della riscossione di “notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca di cui al comma 1”.
I trenta giorni previsti dalla disposizione di cui sopra, e assegnati al contribuente, sono necessari al fine permettere a quest’ultimo o di adempiere all’obbligazione tributaria o, qualora intendesse fornire proprie osservazioni, di instaurare un contraddittorio.
Di conseguenza, qualora vi sia una violazione del combinato disposto degli articoli 50, comma 2, e 77, comma 2 bis del D.P.R. 602/1973 e, dunque, la mancata possibilità, per il contribuente, di partecipare al procedimento presentando proprie considerazioni, ciò comporterà la nullità dell’iscrizione di ipoteca.