Expo 2015 a rischio di stabile organizzazione
di Ennio VialVita PozziLa circolare n. 26/E del 7 agosto scorso ha affrontato diverse questioni di carattere fiscale connesse all’Esposizione Universale di Milano del 2015.
Il paragrafo 4, in particolare, affronta il tema della stabile organizzazione. Viene correttamente ribadito come ai fini delle imposte sul reddito l’articolo 162, comma 1, del TUIR preveda una definizione di stabile organizzazione sostanzialmente coincidente con quella dell’articolo 5 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni.
La stabile organizzazione consiste in una sede fissa d’affari per mezzo della quale un’impresa residente in uno Stato esercita, in tutto o in parte, la sua attività in un altro Paese ossia in uno stato diverso da quello della casa madre.
Tre sono i requisiti fondamentali per la sussistenza della stabile:
- l’esistenza di una sede di affari, cioè locali o luoghi di cui la società estera abbia la disponibilità a qualunque titolo;
- la “fissità” spaziale e temporale della sede, che deve dunque essere stabilita in un luogo individuato e con un certo grado di permanenza;
- lo svolgimento dell’attività d’impresa attraverso tale base fissa, o comunque nello Stato in cui la base è situata.
La circolare precisa che i Partecipanti Ufficiali o Non Ufficiali, potendo svolgere attività imprenditoriale nel loro spazio espositivo, possono dar vita alla stabile.
I requisiti 1 e 3 sono chiaramente soddisfatti. Rimane invece incerta la fissità temporale atteso che la norma è silente sul punto. Non viene in sostanza previsto un periodo di tempo al di sotto del quale la stabile non sussiste.
Il Commentario al Modello OCSE, se da un lato precisa che la sede di affari per essere considerata stabile organizzazione deve avere un certo grado di permanenza, dall’altro ammette la possibilità che sia configurabile una stabile organizzazione quando la sede fissa è utilizzata per un breve periodo di tempo in quanto l’attività esercitata necessita di essere svolta in un breve arco temporale.
Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate ritiene che, vista la durata dell’evento, (1° maggio – 31 ottobre 2015) lo svolgimento di una attività commerciale possa far sorgere la stabile.
Sotto il profilo iva, la stabile organizzazione è definita dall’art. 11 del regolamento n. 282/2011.
Rispetto al comparto delle imposte dirette la definizione è più stringente in quanto, in ambito IVA, la SO presuppone l’impiego di risorse umane e materiali, non essendo sufficiente la mera presenza di impianti e macchinari sul territorio di uno Stato.
Il D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 convertito dalla legge n.9/2014 ha esteso l’istituto del ruling internazionale anche al fine di valutare l’esistenza in Italia di una stabile organizzazione rilevante ai fini delle imposte dirette.
L’intervento dell’Agenzia è sicuramente pregevole in quanto, evidenziando da subito le proprie tesi, previene da un lato profili di incertezza in capo agli operatori, dall’altro una congestione nell’utilizzo dell’istituto del ruling.
Non tutti i problemi sono tuttavia risolti, proprio in considerazione del fatto che non esiste una puntuale indicazione in merito alla durata temporale della stabile. Se il paese della casa madre dovesse sostenere una tesi diversa, questo disconoscerebbe il credito a fronte delle imposte pagate in Italia in quanto le convenzioni prevedono generalmente che in assenza di stabile non sia concessa potestà impositiva al paese ospitante.
Se viene svolta una attività commerciale da parte dei partecipanti senza che tuttavia si configuri una stabile organizzazione nel nostro Paese, si dovrà procedere all’apertura di una posizione iva mantenendo lo status di operatore non residente.
Ovviamente, l’identificazione diretta o il rappresentante fiscale sono necessari solamente nei casi ordinariamente previsti, ad esempio quando il soggetto estero comunitario introduce della merce in Italia o quando è necessario vendere merce che si trova in Italia ad un privato.