8 Luglio 2015

Expo Milano 2015: ulteriori chiarimenti per i soggetti coinvolti

di Alessandro Bonuzzi
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Con la circolare n.25/E di ieri l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti di carattere fiscale per i soggetti coinvolti, a vario titolo, in Expo Milano 2015 rendendo note le risposte date alle domande più frequenti. Qui di seguito verranno analizzate alcune delle questioni affrontate suddivise per tema.

 

Imposta sul valore aggiunto

Sulla base del cosiddetto accordo BIE stipulato l’11 luglio 2012 tra il Governo italiano e il Bureau international des expositions (BIE appunto), i Commissariati Generali di Sezione possono usufruire del regime di non imponibilità Iva per la realizzazione del proprio Padiglione espositivo. La circolare chiarisce che ciò vale per gli acquisti di beni e servizi e per le importazioni di beni relativi alla costruzione dell’intero padiglione, inclusa la parte adibita alle attività commerciali (ad esempio, ristorante, bar, negozio), poiché la struttura è riferibile nella sua interezza all’attività istituzionale dei Commissariati. Diversamente, non rientrano nel regime di non imponibilità le operazioni connesse al rifornimento, vettovagliamento e arredo degli spazi adibiti allo svolgimento delle attività commerciali, nonché le importazioni di articoli oggetto di vendita in loco.

Rientra nel regime di non imponibilità Iva anche la locazione di appartamenti, da parte di un partecipante ufficiale, al fine esclusivo di consentire la partecipazione del proprio personale a Expo. In caso di applicazione dell’imposta, la stessa può essere recuperata attraverso l’emissione da parte del locatore italiano di una nota di credito entro un anno dall’effettuazione dell’operazione. Il medesimo regime di non imponibilità si applica anche con riferimento ai servizi di somministrazione di gas, elettricità e altre utenze, ma solo a condizione che i relativi contratti siano intestati al Commissariato Generale di Sezione.

Non godono della non imponibilità Iva gli acquisti di beni e/o servizi per lo svolgimento di un’attività commerciale, a prescindere dal soggetto che li effettua (partecipante ufficiale o non ufficiale). Pertanto, gli acquisti da parte di un Commissariato Generale di Sezione, da un’impresa italiana, di prodotti alimentari destinati a essere rivenduti al pubblico presso il punto ristoro del suo padiglione non possono fruire del regime di non imponibilità Iva.

In merito agli obblighi contabili o dichiarativi ai fini fiscali a carico del Commissariato Generale di Sezione, quando non svolge alcuna attività commerciale in Italia non è tenuto ad osservare particolari adempimenti, tuttavia, ha comunque l’obbligo di conservare i moduli che compila e consegna ai fornitori per usufruire del regime di non imponibilità Iva con le stesse modalità previste per i documenti ufficiali emessi, unitamente alla documentazione dei relativi pagamenti.

Per quanto riguarda gli aspetti Iva legati alle imprese italiane, il documento di prassi evidenzia che le prestazioni di servizi relative alla costruzione di uno stand fieristico presso Expo Milano 2015 fornite ad un soggetto passivo Iva con sede in un Paese a fiscalità privilegiata, ancorché trattasi di operazioni fuori campo Iva, in quanto non territorialmente rilevanti in Italia ai sensi dell’articolo 7-ter del D.P.R. n.633/1972, soggiacciono comunque all’obbligo di comunicazione black list secondo le regole e le scadenze ordinarie.

Inoltre, qualora un’impresa italiana stipuli un contratto di appalto con un general contractor estero per la realizzazione di un padiglione espositivo e, a tal fine, affidi poi in sub-appalto a società italiane parte degli interventi, l’Iva relativa alle prestazioni di servizi rese da queste all’appaltatore deve essere assolta secondo il meccanismo dell’inversione contabile; ovviamente, ciò vale a condizione che siano verificate tutte le condizioni richieste dallart.17, comma 6, lett. a), del decreto Iva.

 

Commissariato Generale di Sezione quale stabile organizzazione e sostituto d’imposta

La circolare precisa che il Commissariato Generale di Sezione che svolge un’attività commerciale all’interno del Padiglione è considerato agli effetti dell’Iva un soggetto passivo stabilito in Italia; pertanto, è tenuto ad assolvere i relativi adempimenti, tra cui la presentazione, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, della dichiarazione di inizio attività tramite modello AA7/10.

In merito agli obblighi propri del sostituto d’imposta, posto che i Commissariati Generali di Sezione sono di base esonerati da tutte le obbligazioni e gli adempimenti fiscali per il reddito eventualmente prodotto in Italia in occasione di Expo Milano 2015, in quanto generalmente non svolgono attività commerciale, la circolare evidenzia le seguenti possibili situazioni:

  • il Commissariato Generale di Sezione è tenuto ad operare le ritenute, ove previste, per i compensi corrisposti in occasione di Expo Milano 2015 qualora svolga in Italia un’attività commerciale, quale quella di ristorazione o di vendita gadget. Peraltro lo svolgimento di tali attività determinerebbe l’esistenza di una sua stabile organizzazione ai fini delle imposte dirette e ai fini Iva;
  • il Commissariato Generale di Sezione è tenuto ad operare le ritenute, ove previste, per i compensi corrisposti in occasione di Expo Milano 2015 qualora, pur non svolgendo attività commerciale, operi già in Italia come sostituto d’imposta;
  • il Commissariato Generale di Sezione non è tenuto nemmeno ad operare le ritenute che deriverebbero dall’attività istituzionale qualora non operi già in Italia come sostituto d’imposta e non svolga in Italia un’attività commerciale.

 

Rivendita dei biglietti Expo

Nell’ultima sezione, il documento di prassi precisa che, per la rivendita dei biglietti Expo acquistati dall’ente organizzatore, i rivenditori non sono tenuti ad emettere fattura, neanche su richiesta dell’impresa; ciò in quanto i titoli di accesso sono a tutti gli effetti dei documenti fiscali di per sé idonei a certificare il pagamento del corrispettivo, comprensivo di Iva.