29 Settembre 2020

Fabbricati storici: la verifica del vincolo per la riduzione Imu

di Fabio Garrini
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La scheda di FISCOPRATICO

Per ottenere l’agevolazione Imu relativa a fabbricati vincolati occorre verificare che siano rispettati gli aspetti formali; sotto questo punto di vista è di centrale importanza il provvedimento che riconosce lo stato di “storicità” all’immobile.

Il corretto trattamento dei fabbricati vincolati e, quindi, la precisa applicazione delle agevolazioni fiscali riservate ad essi transita, prima di tutto, attraverso una corretta individuazione del vincolo apposto sull’immobile.

 

L’agevolazione per i fabbricati vincolati

Anche nella nuova Imu è confermata l’agevolazione già in precedenza prevista dalla L. 147/2013 a favore degli immobili per i quali sia riconosciuto un vincolo storico-artistico-culturale.

A favore di questi l’articolo 1, comma 747, L. 160/2019 stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50 per cento. Tale previsione attribuisce tale beneficio esclusivamente a favore dei “fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

Da notare che la Cassazione si è espressa sul punto (si tratta della sentenza n. 1695 del 24.09.2018, in tema di Ici, ma le stesse conclusioni valgono anche per l’Imu), evidenziando come i vantaggi previsti per gli immobili di interesse storico vadano riconosciuti esclusivamente a quelli a cui è stato attribuito il vincolo diretto (previsto appunto dall’articolo 10 D.Lgs. 42/2004).

In altri termini detti vantaggi devono essere attribuiti solo per ai fabbricati riconosciuti di interesse, mentre nessun beneficio spetta ai fabbricati che non abbiamo in sé un particolare prestigio, ma sono gravati da limitazioni perché un distorto uso di questi non vada a danneggiare il contesto nel quale è posto un altro immobile ritenuto meritevole di tutela. Si tratta del cosiddetto vincolo indiretto previsto dagli articoli 45 e seguenti del D.Lgs. 42/2004.

 

La verifica del vincolo

La caratteristica di immobile di interesse storico ed artistico non è detto risulti dagli atti catastali ma è annotata ad opera della Conservatoria dei Registri Immobiliari, presso la quale deve essere trascritto il provvedimento con il quale viene riconosciuto il vincolo, in quanto interesserà anche i successivi possessori dell’immobile.

Tale annotazione ha lo scopo di far valere il vincolo sul fabbricato anche con riferimento a qualsiasi futuro proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile.

Qualora il vincolo sia apposto successivamente all’acquisto dell’immobile da parte dell’attuale possessore, a tale possessore sarà notificato l’atto con il quale viene apposto il vincolo stesso.

Su tale aspetto si è espressa la Cassazione, evidenziando la necessità di tale riconoscimento.

Infatti, come si legge nella sentenza n. 19878 del 05.10.2016, per i beni di proprietà pubblica (beni appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente o istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici) è previsto un sistema di tutela che può definirsi reale in quanto vige una presunzione di interesse storico ed artistico; al contrario, per i beni di proprietà privata, vige un sistema di tutela del solo patrimonio culturale dichiarato, nel senso che essi godono di tutela solo in presenza della “dichiarazione di interesse culturale” prevista dall’articolo 13 D.Lgs. 42/2004, rilasciata dalle competenti autorità, che ne attesti il valore storico e archeologico.

Per questi ultimi beni, dunque, non è sufficiente la presenza del ricordato “interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico, così come previsto per i beni di proprietà pubblica, ma occorre che questo interesse venga dichiarato formalmente seguendo la procedura di cui all’articolo 14 D.Lgs. 42/2004.

In difetto di tale provvedimento, non è possibile applicare ai beni immobili la riduzione Imu del 50%.

In tale senso anche la recentissima sentenza n. 20131 del 24.09.2020.

Si ricorda infine come, da qualche tempo a questa parte, tale verifica potrebbe essere possibile anche analizzando la visura catastale dell’immobile: di tale aspetto si è occupata (l’ex) Agenzia del Territorio tramite la circolare 5/T/12.

L’Agenzia ha precisato che l’apposizione del vincolo sul fabbricato non influisce sull’operazione di accertamento catastale dell’immobile stesso e, quindi, non è determinante, né condizionante, ai fini dell’attribuzione della relativa categoria catastale.

Pertanto, se il contribuente con riferimento ad un immobile riceve il provvedimento che attesta il vincolo, non è necessario solo per tale evento procedere al un nuovo accatastamento di tale fabbricato.

L’Agenzia del Territorio aveva peraltro affermato la possibilità (quindi si tratta di una facoltà) per gli interessati, a richiesta, di invocare una specifica annotazione che evidenzi tale vincolo diretto, mentre nessuna annotazione è ammessa per il vincolo indiretto.

Va infine ricordato che il riconoscimento delle agevolazioni per i fabbricati storici non è subordinato all’iscrizione del vincolo agli atti catastali; quand’anche dalla visura non risultasse tale annotazione, se a tale immobile è stato riconosciuto il pregio artistico ai sensi dell’articolo 10 D.Lgs. 42/2004 (circostanza ravvisabile in conservatoria dei registri immobiliari, a seguito dell’annotazione del provvedimento) comunque esso avrebbe diritto alle agevolazioni concesse dal Legislatore.