9 Novembre 2017

Il fabbricato esiste fiscalmente dall’accatastamento

di Fabio Garrini
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L’accatastamento del fabbricato ne fa presumere il completamento e quindi obbliga il contribuente a pagare l’IMU (e la TASI) dovuta su tale immobile: questo è il pensiero della Cassazione espresso nella sentenza n. 20319 del 23 agosto 2017. Confermando una linea interpretativa ormai consolidata, i giudici della Suprema Corte individuano nell’iscrizione catastale il presupposto che impone al contribuente di considerare come terminato il fabbricato sul quale sono stati effettuati lavori di costruzione, respingendo la contestazione del contribuente che pretendeva di non pagare imposta, asserendo che il fabbricato avrebbe rilevanza fiscale nel momento in cui fossero rispettati entrambi i requisiti dell’accatastamento e dell’ultimazione.

Al contrario, secondo la Cassazione, l’accatastamento è sufficiente per rendere dovuto il prelievo locale.

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