3 Aprile 2015

Faccio il ravvedimento o la voluntary?

di Nicola Fasano
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Uno dei temi che ci si trova spesso ad affrontare nell’analizzare la convenienza complessiva della voluntary è quello relativo al confronto con il ravvedimento “extra-large previsto dalla Legge di Stabilità 2015, fermo restando che, in verità, nessuna disposizione vieta di “cumulare” il ravvedimento con la voluntary anzi, la C.M. n. 10/E/2015, nell’esaminare le cause ostative, prevede espressamente che queste ultime possano essere rimosse tramite ravvedimento, legittimando la successiva istanza  di collaborazione volontaria. Se così fosse, e sarebbe auspicabile che l’Amministrazione finanziaria lo confermasse quanto prima, potrei ad esempio scegliere il ravvedimento in “combinata” con la voluntary, qualora volessi recuperare il credito di imposta per le imposte pagate all’estero, che mi spetta in sede di ravvedimento sui redditi assoggettati a tassazione ordinaria, ma non in sede di voluntary (quanto meno allo stato attuale, anche se sul punto è in corso una riflessione da parte dell’amministrazione finanziaria). In tal caso potrei presentare, a stretto giro, dapprima una dichiarazione integrativa sull’anno ancora accertabile interessato e poi presentare l’istanza di collaborazione volontaria. Certo, in ogni caso, per potersi parlare di ravvedimento, deve esserci a monte una dichiarazione presentata. Così come il ravvedimento potrebbe essere una strada da seguire per regolarizzare IVIE e IVAFE dovute per il 2012 e il 2013, ma che non sono, in modo del tutto opinabile, coperte dalla voluntary (anche se la Circolare specifica che devono essere fornite anche le indicazioni sui valori rilevanti a tal fine nella voluntary). Qui di seguito, in forma tabellare, proviamo a sintetizzare le variabili che possono spingere all’una o all’altra soluzione o alla combinazione delle due.

“NUOVO RAVVEDIMENTO”

(L. stabilità 2015)

VOLUNTARY DISCLOSURE

(migliore ipotesi)

Dichiarazione omessa

precluso

possibile

Oggetto regolarizzazione

lo “scelgo” io

Tutte le violazioni in anni ancora accertabili

Raddoppio termini BL CON ACCORDO

si

no

Raddoppio sanzioni BL CON ACCORDO

si

no

Sanzione base RW ridotta BL CON ACCORDO (3%)

no

si

Ripartizione in quote uguali delle attività nella disponibilità di più soggetti

no (“moltiplicazione” valori RW)

si (“divisione” valori RW)

Riduzione sanzioni su imposte

da 1/8 a 1/5

1/8 in caso di adesione invito

Riduzione sanzioni su RW*

da 1/8 a 1/5

1/6 in caso di definizione atto contestazione

Credito di imposta

si

no

Inizio accessi, ispezioni, verifiche, ecc.

possibile

preclusa

Rateizzazione

no (salvo ravvedimento “frazionato”)

si, 3 rate mensili

“Scudo penale”

no, solo riduzione fino a un terzo della pena

Si per la maggior parte dei reati fiscali

procedura

Dichiarazione integrativa + autoliquidazione

Istanza nominativa + documentazione

*Si attende conferma ufficiale che anche le sanzioni da RW siano ravvedibili oltre l’anno

 

Volendo dunque tirare le somme si potrebbe dire che il ravvedimento va ponderato attentamente quando:

  • è stata presentata la dichiarazione dei redditi;
  • ci sono investimenti in paese non black list;
  • non ci sono reati fiscali;
  • si è deciso di regolarizzare solo alcune delle violazioni commesse;
  • c’è da recuperare un credito di imposta relativo a redditi assoggettati a tassazione ordinaria (per es. redditi da lavoro o canoni di locazione)