29 Giugno 2020

Facoltà di rinuncia alla “Tremonti ambientale”: profili di criticità

di Andrea CaboniGianluca Cristofori
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Nel corso degli ultimi anni si è sviluppato un intenso dibattito sul tema della cumulabilità tra l’agevolazione “Tremonti ambientale” (prevista dall’articolo 6, commi da 13 a 19, L. 388/2000) e gli incentivi riconosciuti dal Gestore dei Servizi Energetici (“GSE”) relativi al III, IV e V “Conto Energia” (di cui ai D.M. 06.08.2010, 05.05.2011 e 05.07.2012).

La questione controversa ha assunto particolare rilevanza a seguito della comunicazione del GSE del 22.11.2017, con la quale è stato affermato che l’agevolazione “Tremonti ambientale” non è cumulabile con i suddetti incentivi per la produzione di energia elettrica, precisando, altresì, che “[…] nell’ipotesi di voler continuare a godere delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, è necessario che il Soggetto Responsabile rinunci al beneficio fiscale goduto. A tal fine, sarà necessario manifestarne la volontà all’Agenzia delle Entrate […] entro dodici mesi successivi alla pubblicazione della presente news” (termine prorogato al 31 dicembre 2019 con la successiva comunicazione del GSE del 14.11.2018).

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