Facoltà e poi obbligo per gli ETS di trasmettere i dati delle erogazioni liberali ricevute
di Luca CaramaschiProseguono incessanti, tanto da parte del Legislatore quanto da parte dell’Amministrazione finanziaria, gli interventi che interessano il mondo degli enti non commerciali in un periodo dove le incertezze legate alle future evoluzioni normative del cosiddetto terzo settore sono tutt’altro che trascurabili.
Se pensiamo, infatti, alla disciplina degli Enti del Terzo Settore (gli ETS) non è ancora oggi perfettamente chiaro quale sarà il momento a partire dal quale il nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore troverà la sua definitiva operatività né quando gli effetti fiscali della riforma potranno trovare applicazione, atteso che gli stessi risultano subordinati ad una autorizzazione da parte della commissione europea che ad oggi risulta (così pare) non sia stata ancora richiesta.
Dopo l’estensione della comunicazione dei dati per la precompilata agli istituti scolastici, con gli Enti del Terzo Settore si compie un ulteriore passo per il miglioramento del modello 730 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
In sostanza, nel prossimo modello 730 precompilato potrebbero trovare spazio anche le erogazioni liberali per gli enti del Terzo Settore (e non solo), grazie all’estensione della comunicazione dei dati, prevista da un recente provvedimento del Mef.
Si tratta, a dir la verità, di una “prosecuzione” di quanto già iniziato con il precedente Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2018 con il quale fu disciplinata la trasmissione in via assolutamente sperimentale e facoltativa all’Anagrafe tributaria, ai fini della dichiarazione precompilata, dei medesimi dati riferiti alle erogazioni effettuate nei confronti dei medesimi soggetti per gli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019.
Ora, con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 03.02.2021, pubblicato nella G.U. n.39 del 16.02.2021, si prevede, anche per gli anni successivi, l’invio della comunicazione delle erogazioni liberali effettuate nei confronti dei soggetti di seguito individuati.
Va in primo luogo considerato che per i dichiarativi compilati quest’anno (riferiti al periodo d’imposta 2020) l’invio dei dati sarò facoltativo e diventerà obbligatorio solo nel prossimo biennio 2022-2023, dapprima per gli enti di rilevanti dimensioni (con entrate complessive 2021 risultanti dal bilancio redatto secondo i nuovi schemi approvati con il D.M. 05.03.2020 superiori a un milione di euro) e successivamente anche per quelli di più ridotti volumi (con entrate complessive 2022 risultanti dal bilancio superiori a 220.000 euro).
Stando ai contenuti del recente decreto resteranno comunque esclusi dall’adempimento – in chiave futura – i cosiddetti ETS di minori dimensioni che – avendo conseguito entrate complessive di importo non superiore ai 220.000 euro possono comunque optare per la redazione di un rendiconto per cassa come previsto dall’articolo 13, comma 2, del Codice del Terzo Settore.
La trasmissione dei dati delle erogazioni liberali, ai fini della messa a punto del modello 730 precompilato per il periodo d’imposta 2020, interessa – come negli anni passati – i seguenti soggetti:
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9, D.Lgs. 460/1997 (occorre far presente che in quanto considerate onlus “di diritto” dal comma 8 del citato articolo 10 rientrano nell’obbligo di trasmissione anche le organizzazioni di volontariato – ODV di cui alla L. 266/1991);
- le associazioni di promozione sociale (APS) di cui all’articolo 7 L. 383/2000;
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004;
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.
Vale la pena osservare che l’ambito soggettivo di applicazione di questo nuovo ed ulteriore obbligo risulta ad oggi previsto solo per quei soggetti (ODV, APS e ONLUS) che possono già oggi qualificarsi come ETS “di diritto” e che dal 1° gennaio 2018 stanno già applicando la disciplina transitoria per essi prevista dal nuovo Codice del Terzo Settore, oltre alle fondazioni e associazioni riconosciute che operano negli ambiti in precedenza descritti.
Il decreto in commento, tuttavia, già prevede un allargamento significativo della platea dei soggetti obbligati, stabilendo che detto obbligo si estenderà indistintamente a tutti coloro che risulteranno iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ma solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sarà pervenuta l’autorizzazione della commissione europea prevista dall’articolo 101 comma 10 del codice del terzo settore (e sempre che sia prima intervenuta l’operatività del Runts).
La trasmissione telematica dei dati delle erogazioni liberali effettuate nei confronti dei richiamati soggetti riguarderà le sole erogazioni liberali in denaro eseguite esclusivamente con strumenti finanziari tracciabili, deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche e dovrà contenere i dati identificativi (codice fiscale) dei soggetti eroganti.
Precisa infatti il decreto che l’obbligo di trasmissione riguarda solo i dati delle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante, mentre non vanno comunicati i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti.
Per effetto di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 1 del decreto in commento, l’obbligo di comunicazione riguarderà anche i dati riferiti alle erogazioni liberali che hanno formato oggetto di restituzione oltre all’evidenza dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione liberale oggetto di rimborso.
La scadenza per la trasmissione della prima comunicazione riferita al periodo d’imposta 2020, che ricordiamo essere facoltativa, è fissata, al pari delle spese per l’istruzione scolastica, al prossimo 16 marzo 2021. In virtù della facoltà concessa per questo primo anno di applicazione, il Decreto del MEF datato 3 febbraio 2021 dispone che non si applicheranno sanzioni in caso di omessa o errata trasmissione.
Verrà invece sanzionato l’errore nella comunicazione che comporti un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.
Infine, lo scorso 19 febbraio è stato già pubblicato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate previsto dal recente decreto e deputato a stabilire le modalità tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione in commento.
Si tratta del Provvedimento direttoriale prot. n. 49889/2021 nel quale l’Agenzia ribadisce che la trasmissione dei dati delle erogazioni liberali è effettuata con le medesime modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34431 del 09.02.2018 e secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1 al medesimo provvedimento.
Di particolare interesse il richiamo contenuto nel recente provvedimento direttoriale n. 49889 alla parte in cui si prevede la possibilità, per il contribuente che effettua l’erogazione liberale, di manifestare il cosiddetto “diritto di opposizione”.
Si tratta, in particolare:
- della facoltà esercitare l’opposizione all’inserimento delle erogazioni liberali nella dichiarazione precompilata ( 9 provvedimento 09.02.2018);
- dell’acquisizione dei dati in uno specifico archivio, separato dagli altri archivi dell’Anagrafe tributaria, che li rende non accessibili dall’Agenzia delle Entrate fino allo scadere del termine per l’esercizio dell’opposizione (punto 5.1);
- della cancellazione tempestiva ed integrale dei dati relativi ai soggetti che hanno esercitato opposizione (punto 5.2);
- della conservazione entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi dei dati relativi ai soggetti che non hanno esercitato opposizione, allo scadere del quale saranno integralmente e automaticamente cancellati (punto 5.4);
- della cancellazione tempestiva e integrale, entro la data in cui verrà messa a disposizione la dichiarazione precompilata dell’anno successivo, dei dati relativi ai soggetti che non hanno effettuato l’accesso alla dichiarazione precompilata (punto 5.5).