Falcidia Iva possibile anche nel sovraindebitamento
di Roberto GiacaloneNell’ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, L. 3/2012, la predisposizione di un accordo negoziale tra un imprenditore non fallibile e la massa dei suoi creditori può prevedere, a determinate condizioni, la falcidia dei crediti muniti di privilegio ai sensi dell’articolo 2752 cod. civ., ma se nel perimetro del piano rientrano i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, l’imposta sul valore aggiunto o le ritenute operate e non versate, l’accordo può prevedere esclusivamente una dilazione del pagamento dell’intero importo, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, L. 3/2012.
Sulla questione della non falcidiabilità dell’Iva, recentemente la Corte Costituzionale, con la sentenza del n. 245 del 22.10.2019, ha delineato profili di incostituzionalità, evidenziando che la norma del sovraindebitamento, così formulata, è in contrasto con gli articoli 3 e 97 Cost., oltre che con i principi sanciti dalla norma comunitaria.





