18 Settembre 2019

Fallimento: la nota di credito elettronica semplificata

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Nel caso di mancato incasso di un credito verso clienti assoggettati a procedure concorsuali, il recupero dell’Iva indicata nella fattura originaria, richiede l’emissione di una nota di credito con trasmissione del file xml al Sistema di Interscambio (cd. “Sdi”) dell’Agenzia delle entrate, seguendo una procedura “semplificata”.

Prima dell’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica, la nota di credito di sola Iva, emessa a seguito di chiusura della procedura di fallimento, veniva predisposta indicando esclusivamente l’Iva da recuperare pari al totale del documento. Ad oggi, l’invio allo Sdi di un documento con imponibile zero comporta lo scarto del file: l’Agenzia delle entrate, con la risposta alla Faq n. 96 del 19.07.2019, chiarisce che “è possibile emettere una fattura elettronica con solo Iva utilizzando il tipo documento Fattura semplificata”.

In una precedente risposta era stata suggerita la procedura da seguire nella compilazione del documento semplificato, al fine di evitare lo scarto. Si riporta la risposta alla Faq n. 27 del 27.11.2018:

“Nel caso prospettato nel quesito, l’operatore dovrà emettere una nota di variazione elettronica che riporti l’ammontare dell’Iva non addebitata nella originaria fattura elettronica. Dal punto di vista tecnico, si precisa che per la nota di variazione si può utilizzare la fattura semplificata. In particolare, sarà necessario:

  • inserire gli estremi della fattura che si vuole rettificare (blocco 2.1.2 <DatiFatturaRettificata> della rappresentazione tabellare della fattura), per non violare il controllo sull’importo massimo;
  • valorizzare il dato dell’importo (elemento 2.2.2 <Importo> della rappresentazione tabellare della fattura) e il dato dell’imposta (elemento 2.2.3.1 <Imposta>) entrambi con l’importo della variazione;
  • non valorizzare il dato dell’aliquota (elemento 2.2.3.2 <Aliquota> della rappresentazione tabellare).

Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, il campo Dati Fattura Rettificata è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione Dati della fattura”.

Si evidenzia che, per recuperare l’Iva su una fattura non incassata, nel caso in cui il cliente sia sottoposto a procedure concorsuali, occorre rispettare i tempi propri della procedura che rendono definitiva l’infruttuosità.

L’articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972, dispone che “se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25”.

Il momento di certezza giuridica, a partire dal quale è possibile emettere una nota di credito, nell’ambito del fallimento del cliente (R.D. 267/1942) è individuato dal:

1) decreto con cui il giudice approva il piano di riparto, proposto dal curatore, rendendolo esecutivo trascorso il termine di 10 giorni per le osservazioni dei creditori (articolo 110, comma 3, R.D. 267/1942);

2) decreto di chiusura del fallimento, soggetto a reclamo (articolo 119 R.D. 267/1942), nei casi di chiusura del fallimento stesso di cui all’articolo 118 del decreto.

Pertanto, al fine di individuare l’infruttuosità della procedura occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto, oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso (circolare n. 77/E/2000).

Tale norma individua le ipotesi in cui è possibile variare in diminuzione l’imponibile e l’imposta senza limiti temporali. Tuttavia, al verificarsi di uno dei presupposti per potersi avvalere della facoltà di operare la variazione in diminuzione, per effetto del richiamo all’articolo 19 D.P.R. 633/1972 contenuto nel citato articolo 26, il diritto alla detrazione deve essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo (in tal senso, la risposta n. 77 del 19.03.2019 dell’Agenzia delle entrate).

In precedenza, ossia fino al 31 dicembre 2016, il diritto alla detrazione dell’imposta poteva essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto.

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