3 Febbraio 2018

Fallimento e liquidazione coatta amministrativa: adempimenti Iva

di Federica Furlani
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Il primo adempimento dichiarativo Iva a carico del curatore fallimentare o commissario liquidatore, una volta iniziata la procedura, riguarda la presentazione, esclusivamente in via telematica, entro 4 mesi dalla nomina, dell’apposita dichiarazione Modello Iva 74-bis, il cui nuovo modello è stato recentemente approvato con Provvedimento 15 gennaio 2018.

Si tratta della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nella frazione dell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, con cui si informa l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate sulla posizione debitoria o creditoria ai fini Iva alla data di fallimento.

La funzione di questa dichiarazione è pertanto quella di consentire all’Erario l’eventuale insinuazione al passi­vo della procedura concorsuale, mentre non legittima la richiesta di rimborso dell’eventuale credito Iva dell’impresa fallita, che potrà essere fatto valere solamente dopo la presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività (articolo 35 D.P.R. 633/1972).

Successivamente il curatore/commissario deve adempiere all’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa a tutto all’anno in cui ha inizio la procedura concorsuale; dichiarazione che deve essere composta da due moduli:

  • uno per le operazioni registrate dal 1° gennaio alla data di dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, ovvero le operazioni effettuate prima dell’assoggettamento alla procedura con­corsuale (va quindi barrata la specifica casella di cui al rigo VA3 del Modello di dichiarazione Iva);
  • uno per le operazioni che vanno dal giorno successivo alla data di dichiarazione di fallimento o li­quidazione coatta amministrativa fino al 31 dicembre, ovvero le operazioni effettuate dal curatore a partire dall’inizio della procedura.

Dal punto di vista delle modalità compilative del Modello di dichiarazione Iva, in entrambi i moduli devono essere compilati tutti i quadri, comprese la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL, ad eccezione dei quadri VT e VX, che vanno compilati solo nel modulo 01.

Per quanto riguarda il quadro VX la compilazione dipende dalla presenza di un debito Iva o di un credito Iva risultante dal primo modulo relativo alla frazione d’anno antecedente la dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta amministrativa.

Nel caso di debito Iva, poiché i saldi risultanti dalla sezione 3 del quadro VL dei due moduli non possono essere né compen­sati né sommati fra loro, nel quadro VX va riportato solo il credito o il debito risultante dal quadro VL del modulo relativo al 2° periodo (dopo la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa).

Nel caso invece di presenza di un credito Iva, nel quadro VX vanno riportati i saldi sommati o compensati tra loro, risultanti dalla sezione 3 del quadro VL di ciascun modulo.

Di conseguenza nel caso di fallimento dichiarato nel corso del 2017, il curatore dovrà presentare la dichiarazione annuale Iva 2018, compilata secondo le modalità sopra descritte, entro il prossimo 30 aprile.

Avrà inoltre cura, nel compilare il quadro del Frontespizio, di riportare nella Sezione dedicata al “Dichiarante diverso dal contribuente” i seguenti suoi dati:

  • codice fiscale;
  • codice carica (“3” in caso di curatore, “4” in caso di commissario liquidatore);
  • dati anagrafici.

e di barrare la casella “Articolo 74 bis”, indicando la data di nomina, la data di inizio della procedura e se la procedura è ancora in corso.

Nell’ipotesi in cui la procedura concorsuale abbia inizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione Iva 2018 (30 aprile 2018), e quest’ultima dichiarazione non sia stata ancora presentata, essa deve essere presentata dal curatore o dal commissario liquidatore nei termini ordinari ovvero entro 4 mesi dalla nomina se questo termine scade successivamente al termine ordinario di presentazione.

Anche in questo caso resta fermo l’obbligo di presentare al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina del curatore fallimentare, lo specifico modello Iva 74-bis.

Dalla legge fallimentare alla liquidazione giudiziale