23 Febbraio 2023

Fallimento ovvero liquidazione giudiziale: obblighi di presentazione della dichiarazione Iva

di Euroconference Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Nell’ambito degli adempimenti richiesti, ai fini Iva, al curatore, deve in primo luogo essere ricordato che, ai sensi dell’articolo 8 D.P.R. 322/1998, in caso di fallimento (ovvero di liquidazione giudiziale) o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all’imposta dovuta per l’anno solare precedente, sempreché i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori con le modalità e i termini ordinari, ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest’ultimo termine scade successivamente al termine ordinario.

Con riferimento, invece, al periodo in cui ha avuto avvio la procedura concorsuale, va evidenziato che l’articolo 74-bis D.P.R. 633/1972 correla alla dichiarazione di fallimento (ovvero alla nuova liquidazione giudiziale) la divisione del periodo d’imposta in due parti: la prima parte che decorre dal 1° gennaio fino al giorno anteriore a quello di apertura della procedura, e la seconda parte che decorre dalla data di apertura della procedura fino al 31 dicembre.

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