QUESTIONE | CHIARIMENTO |
1. Quali delibere considerare e dove reperirle | Il versamento deve essere effettuato sulla base delle delibere approvate dal comune per l’anno 2016 a condizione che: - l’atto sia stato adottato entro il 30.4.2016 (ad eccezione dei comuni del Friuli Venezia Giulia, per i quali è stato stabilito al 30.6.2016 e poi ulteriormente differito al 31.7.2016 limitatamente ai comuni interessati dalle ultime elezioni amministrative);
- l’atto sia stato pubblicato sul sito internet www.finanze.it entro il 28.10.2016;
- l’aliquota fissata per la singola fattispecie impositiva non sia stata aumentata rispetto a quella applicabile nell’anno 2015.
La verifica sulla sussistenza delle condizioni può essere effettuata accedendo al sito internet www.finanze.it. |
2. Assenza di delibera 2016 pubblicata sul sito | Il versamento del saldo va effettuato utilizzando le aliquote dell’anno 2015. Occorre però tener conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 in relazione all’abitazione principale, ai terreni agricoli e agli immobili in comodato e locati a canone concordato. |
3. Delibera 2016 approvata oltre il 30.4.2016 | Il versamento del saldo va effettuato utilizzando le aliquote dell’anno 2015. Anche in questo caso occorre però tener conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016. |
4. Delibera 2016 approvata entro il termine ma pubblicata oltre il 28.10.2016 | Il versamento del saldo va effettuato utilizzando le aliquote dell’anno 2015 (salvo situazione particolari per le quali si rimanda alla FAQ). Anche in questo caso occorre però tener conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016. |
5. Delibera 2016 che prevede l’aumento delle aliquote IMU | Trovano applicazione le aliquote vigenti per l’anno 2015. Infatti, l’efficacia delle delibere che prevedono aumenti rispetto ai livelli di aliquote applicabili per l’anno 2015 è automaticamente sospesa. |
6. Delibera 2016 che introduce sia un’aliquota IMU ridotta che una più elevata | I contribuenti possono usufruire dell’aliquota agevolata deliberata. Infatti, la delibera deve considerarsi inefficace solo nella parte in cui dispone l’aumento dell’aliquota rispetto al 2015. |
7. Delibera 2016 che prevede per il comodato un’aliquota IMU più alta rispetto al 2015 | Trova applicazione l’aliquota agevolata IMU vigente per l’anno 2015. Peraltro, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla lettera 0a) dell’articolo 13, comma 3, D.L. 201/2011, alle unità immobiliari date in comodato si applicherà - sia la riduzione del 50% della base imponibile,
- sia l’aliquota agevolata vigente nell’anno 2015.
Tale conclusione vale ovviamente anche per la TASI. Le stesse conclusioni (IMU/TASI) si applicano in relazione agli immobili locati a canone concordato i quali beneficiano quindi: - sia della relativa (eventuale) aliquota agevolata vigente nel 2015;
- sia della riduzione dei tributi al 75%.
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8. Delibera 2016 che prevede un’aliquota TASI per i fabbricati merce dapprima esentati | Qualora, in relazione ai fabbricati merce, la delibera TASI preveda l’applicazione dell’aliquota dell’1 per mille – mentre nell’anno 2015 era stato previsto l’azzeramento dell’aliquota – anche per il 2016 il tributo non è dovuto. Ciò in ragione del fatto che non è consentito alcun incremento rispetto alla misura dell’aliquota vigente nell’anno 2015. |
9. Aumento di aliquota IMU 2016 con dissesto finanziario del Comune | Trova applicazione l’aumento dell’aliquota. La sospensione dell’efficacia degli aumenti non opera per i Comuni che deliberano il dissesto e il predissesto. |
10. Maggiorazione TASI per il 2015 in caso di mancata approvazione della delibera 2016 | La maggiorazione TASI dello 0,8 per mille vigente nel 2015 non è applicabile nel 2016. In particolare, la maggiorazione non è applicabile: - in assenza della delibera 2016 di conferma (come nel caso analizzato);
- quando, sebbene sia presente la delibera 2016 di conferma, la stessa sia stata adottata oltre il 30.4.2016 o sia stata pubblicata sul sito www.finanze.it oltre il 28.10.2016.
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