FAQ del MEF sulla seconda rata IMU e TASI 2016
di Alessandro BonuzziAl fine di agevolare il versamento della seconda rata dell’IMU e della TASI per l’anno 2016, in scadenza il prossimo 16 dicembre, il Ministero dell’economia e delle finanze ha elaborato le risposte ad alcune domande frequentemente poste all’Amministrazione finanziaria dagli addetti ai lavori in merito alla corretta individuazione delle aliquote applicabili.
Le indicazioni fornite sono esposte nella seguente tabella di sintesi.
QUESTIONE | CHIARIMENTO |
1. Quali delibere considerare e dove reperirle |
Il versamento deve essere effettuato sulla base delle delibere approvate dal comune per l’anno 2016 a condizione che:
La verifica sulla sussistenza delle condizioni può essere effettuata accedendo al sito internet www.finanze.it. |
2. Assenza di delibera 2016 pubblicata sul sito |
Il versamento del saldo va effettuato utilizzando le aliquote dell’anno 2015. Occorre però tener conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 in relazione all’abitazione principale, ai terreni agricoli e agli immobili in comodato e locati a canone concordato. |
3. Delibera 2016 approvata oltre il 30.4.2016 |
Il versamento del saldo va effettuato utilizzando le aliquote dell’anno 2015. Anche in questo caso occorre però tener conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016. |
4. Delibera 2016 approvata entro il termine ma pubblicata oltre il 28.10.2016 |
Il versamento del saldo va effettuato utilizzando le aliquote dell’anno 2015 (salvo situazione particolari per le quali si rimanda alla FAQ). Anche in questo caso occorre però tener conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016. |
5. Delibera 2016 che prevede l’aumento delle aliquote IMU |
Trovano applicazione le aliquote vigenti per l’anno 2015. Infatti, l’efficacia delle delibere che prevedono aumenti rispetto ai livelli di aliquote applicabili per l’anno 2015 è automaticamente sospesa. |
6. Delibera 2016 che introduce sia un’aliquota IMU ridotta che una più elevata |
I contribuenti possono usufruire dell’aliquota agevolata deliberata. Infatti, la delibera deve considerarsi inefficace solo nella parte in cui dispone l’aumento dell’aliquota rispetto al 2015. |
7. Delibera 2016 che prevede per il comodato un’aliquota IMU più alta rispetto al 2015 |
Trova applicazione l’aliquota agevolata IMU vigente per l’anno 2015. Peraltro, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla lettera 0a) dell’articolo 13, comma 3, D.L. 201/2011, alle unità immobiliari date in comodato si applicherà
Tale conclusione vale ovviamente anche per la TASI. Le stesse conclusioni (IMU/TASI) si applicano in relazione agli immobili locati a canone concordato i quali beneficiano quindi:
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8. Delibera 2016 che prevede un’aliquota TASI per i fabbricati merce dapprima esentati |
Qualora, in relazione ai fabbricati merce, la delibera TASI preveda l’applicazione dell’aliquota dell’1 per mille – mentre nell’anno 2015 era stato previsto l’azzeramento dell’aliquota – anche per il 2016 il tributo non è dovuto. Ciò in ragione del fatto che non è consentito alcun incremento rispetto alla misura dell’aliquota vigente nell’anno 2015. |
9. Aumento di aliquota IMU 2016 con dissesto finanziario del Comune |
Trova applicazione l’aumento dell’aliquota. La sospensione dell’efficacia degli aumenti non opera per i Comuni che deliberano il dissesto e il predissesto. |
10. Maggiorazione TASI per il 2015 in caso di mancata approvazione della delibera 2016 |
La maggiorazione TASI dello 0,8 per mille vigente nel 2015 non è applicabile nel 2016. In particolare, la maggiorazione non è applicabile:
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