25 Settembre 2024

Farmacista professionista non iscrivibile alla Gestione Separata Inps

di Alessandro Bonuzzi
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L’attività professionale di farmacista può essere svolta sotto diverse forme e con modalità differenti. Sostanzialmente, il “lavoratore” farmacista può essere dipendente, titolare di farmacia, collaboratore di impresa familiare titolare di farmacia, socio di società titolare di farmacia, oppure libero professionista.

Lo svolgimento dell’attività di farmacista in forma di lavoratore autonomo a partita Iva, soprattutto negli ultimi anni, sta avendo un’ampia diffusione sul mercato del lavoro del settore, poiché ben si sposa con le esigenze di flessibilità dell’impresa farmacia committente e dello stesso professionista. In tal senso, ad esempio, la misura del compenso spettante al farmacista lavoratore autonomo è generalmente fissata su base oraria, in funzione dell’effettivo apporto di lavoro prestato, con conseguente piena soddisfazione di entrambe le parti.

Peraltro, siccome il farmacista per lo svolgimento dell’attività deve essere iscritto al corrispondente ordine professionale (cd. professione ordinistica) e Albo, non si pone nemmeno la questione, di natura giuslavoristica, attinente a un’eventuale mono committenza, potendo dunque il farmacista lavoratore autonomo con partita Iva emettere fatture verso un’unica impresa farmacia (al pari del commercialista, dell’avvocato, dell’ingegnere, eccetera).

Sotto il profilo previdenziale, il farmacista lavoratore autonomo è tenuto ad assolvere in via esclusiva il contributo Enpaf. Infatti, l’iscrizione all’Enpaf e il pagamento del relativo contributo in misura piena è obbligatorio e automatico per tutti gli iscritti agli albi professionali degli Ordini provinciali dei farmacisti.

Si deve evidenziare che l’Enpaf rappresenta il solo ente previdenziale verso cui il farmacista professionista è tenuto ad assolvere il contributo pensionistico. Tale affermazione che parrebbe perfino scontata, in realtà nella pratica non lo è. In effetti, solo qualche mese fa, un farmacista lavoratore autonomo titolare di partita Iva è stato raggiunto da un avviso bonario con cui l’Inps ha richiesto l’iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata ex articolo 2, comma 26, L. 335/1995 e il pagamento della contribuzione per l’anno oggetto di verifica, più una somma aggiuntiva a titolo di sanzioni.

È stato allora spiegato all’Inps che per i farmacisti lavoratori autonomi, l’Enpaf è l’ente di previdenza sostitutivo dell’iscrizione alle gestioni Inps. Il contribuente accertato, nell’annualità oggetto di controllo, era iscritto all’Enpaf e ha correttamente e tempestivamente versato il contributo intero richiesto per i farmacisti liberi professionisti autonomi. L’Inps, tuttavia, non ha voluto sentire ragione ed è rimasta ferma sulla sua posizione.

Quindi, è stato fatto notare all’ente che, ai sensi dell’articolo 12, D.L. 98/2011 (norma di interpretazione autentica), L’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (norma recante l’obbligo di iscrizione alla gestione separata), si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata Inps sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11”.

L’attività di farmacista può essere esercitata solo dagli iscritti al relativo Albo professionale; inoltre, tra gli enti di cui al comma 11, vi rientra anche l’Enpaf, come riportato nell’Allegato A del D.Lgs. 509/1994. Pertanto, evidentemente, l’iscrizione del contribuente alla Gestione Separata dell’Inps non era dovuta.

Anche questo ulteriore chiarimento, però, quantomeno in un primo momento, non ha portato il risultato atteso. Solo a seguito di nuovi e successivi confronti, l’Inps non ha potuto fare altro che riconoscere la correttezza del comportamento del contribuente, procedendo con l’annullamento dell’avviso di iscrizione alla Gestione Separata.

Insomma, la contestazione si è chiusa positivamente, ma considerata la sua palese infondatezza doveva essere risolta ben prima, risparmiando inutili ansie e preoccupazioni al contribuente e, perché no, al suo consulente.