Fase 2: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M.
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 di ieri, 27 aprile, il D.P.C.M. 26.04.2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Le disposizioni sono applicabili su tutto il territorio nazionale da lunedì 4 a domenica 17 maggio, in sostituzione delle previsioni del D.P.C.M. 10.04.2020.
Di seguito si propone una tabella di sintesi con le previsioni ritenute più rilevanti.
Vita quotidiana |
Entro i confini della regione sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Si considerano “necessari” gli spostamenti per incontrare congiunti. La definizione di “congiunti” sarà precisata, a breve, con delle Faq. |
Sono vietati gli spostamenti in una regione diversa, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. |
Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. È consentita l’attività sportiva individuale (sempre nel rispetto della distanza di sicurezza). |
Sono sospesi servizi educativi per l’infanzia, attività scolastica e corsi di formazione. |
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri culturali, centri sociali. |
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, eccezion fatta per le attività di vendita di generi alimentari e prima necessità individuate nell’apposito allegato 1. |
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (come, ad esempio, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. È consentita la consegna a domicilio nonché la ristorazione con asporto (fermo restando il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali o nelle immediate vicinanze). |
Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (come i parrucchieri, barbieri, estetisti). È consentito lo svolgimento delle attività indicate nell’apposito allegato 2. |
Restano aperti i tabaccai, le edicole, le farmacie le parafarmacie. |
Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare. |
Con riferimento alle attività professionali si raccomanda il lavoro agile, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio, o, in alternativa, devono essere incentivati i congedi retribuiti e le ferie per i dipendenti. In ogni caso devono essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e devono essere incentivate operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro. |
Attività produttive industriali e commerciali |
Sono sospese le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3. Le attività sospese possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. |
Le imprese per le quali è disposta la sospensione possono completare le attività necessarie (come, ad esempio, la spedizione delle merci in giacenza) entro tre giorni. |
Per le attività produttive sospese è ammesso l’accesso ai locali aziendali del personale dipendente (o di terzi delegati) per lo svolgimento dell’attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione. È consentita la spedizione delle merci in magazzino, ma solo previa comunicazione al Prefetto. |
Le imprese le cui attività possono riprendere dal 4 maggio possono svolgere tutte le attività propedeutiche all’apertura sin dal 27 aprile. |
Le imprese la cui attività non è sospesa devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, di cui all’allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo per il contenimento della diffusione del virus nei cantieri (allegato 7) o nel settore del trasporto e della logistica (allegato 8). Il mancato rispetto dei protocolli determina la sospensione dell’attività, fino all’adeguamento. |