12 Dicembre 2024

Fatti successivi alla chiusura del bilancio: i casi operativi

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Nei due precedenti interventi (“Fatti successivi alla chiusura del bilancio: le tipologie” e “Fatti successivi alla chiusura del bilancio: la rilevazione“) è stata analizzata la disciplina dell’Oic 29 applicabile ai fatti la cui manifestazione è successiva alla chiusura dell’esercizio, ma antecedente alla data di formazione del bilancio.

Tra i possibili “eventi successivi” si annovera quello di sentenze o lodi arbitrali:

  • la cui controversia era già in essere prima del termine dell’esercizio sociale chiuso, con esito negativo giudicato probabile;
  • rispettivamente, pubblicate o sottoscritti prima della data di formazione del bilancio da parte dell’organo amministrativo.

Si tratta di passività potenziali probabili con definizione della controversia intervenuta prima della data di formazione del bilancio da parte dell’organo amministrativo. Pertanto, possono trovare applicazione le indicazioni fornite dall’Oic 29 in relazione ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che devono essere recepiti nei valori di bilancio (ossia nello Stato patrimoniale e nel Conto economico).

Nell’esercizio chiuso l’evento deve essere rilevato in bilancio con accensione di un fondo rischi. La sopravvenuta certezza entro il termine per la formazione del bilancio non è idonea a riqualificare la natura della passività da fondo a debito, poiché quest’ultimo deve considerarsi sorto nell’esercizio successivo.

La chiusura della controversia può rilevare solo ai fini dell’aggiornamento della stima del valore della passività potenziale, atteso che si deve avere riguardo delle condizioni in essere alla data di chiusura del bilancio.

Nello specifico, in caso di definizione della controversia dopo la chiusura dell’esercizio per un importo diverso da quello prevedibile alla data di bilancio, l’ammontare dell’accantonamento inizialmente stanziato deve essere rivisto considerando l’importo dell’indennizzo divenuto nel frattempo definitivo.

Nel diverso caso della perdita di un bene strumentale per causa non imputabile all’impresa, quale un furto, un incendio o un’alluvione, verificatasi tra la chiusura dell’esercizio e la data di redazione del progetto di bilancio, il costo emergente non va mai collocato nel bilancio dell’esercizio chiuso, siccome non è il riflesso di una condizione esistente al 31.12.

La disciplina dell’Oic 29 sugli “eventi successivi” potrebbe, però, riguardare il rimborso assicurativo conseguente alla perdita del bene strumentale. Per tale indennizzo, infatti, mentre la spettanza dovrebbe scattare in automatico con l’accadimento dell’evento, la certezza dell’ammontare matura solitamente in un momento successivo, una volta che il perito assicurativo incaricato redige l’apposito verbale.

Potrebbe, quindi, accadere che la quantificazione definitiva del rimborso assicurativo avvenga nell’esercizio successivo all’esercizio nel quale si è verificato l’evento dannoso, ma comunque entro la data in cui gli amministratori si riuniscono per la redazione del progetto di bilancio dell’esercizio chiuso.

Si ritiene che, in tal caso, l’indennizzo vada rilevato già nell’esercizio dell’evento dannoso, siccome conseguente a un fatto conosciuto prima della chiusura dell’esercizio stesso.

In altri termini, il rimborso assicurativo andrebbe rilevato nello stesso esercizio di imputazione del componente negativo conseguente al furto o al danno se, alla chiusura dell’esercizio medesimo:

  • oltre al conseguimento, può dirsi definitivo anche l’ammontare dell’indennizzo;
  • la certezza del conseguimento dell’indennizzo non è accompagnata dalla definitività dell’ammontare, tuttavia, quest’ultima si verifica entro la data in cui gli amministratori si riuniscono per la redazione del progetto di bilancio.

Ancora diverso è il caso del lodo arbitrale con esito positivo:

  • per cui, prima della fine dell’esercizio, vi sia la probabilità che vada a buon fine, con conseguente diritto a ricevere un indennizzo;
  • la cui firma materiale avvenga solo nell’esercizio successivo, entro la redazione del progetto di bilancio dell’esercizio di riferimento da parte dell’organo amministrativo.

Sebbene si tratti di un evento manifestatosi dopo la chiusura dell’esercizio, ma conosciuto prima di tale termine, si dovrebbe ritenere che il principio della prudenza (ex numero 2, comma 1, articolo 2343-bis, cod. civ.) impedisca l’applicazione della disciplina prevista dall’Oic 29 in tema di fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Ciò in quanto il provento (indennizzo) conseguente al lodo arbitrale viene a esistenza solo nel nuovo esercizio e non già alla data di chiusura dell’esercizio precedente. Pertanto, l’indennizzo non può che essere rilevato nel nuovo esercizio, al momento del realizzo.