Fatti successivi alla chiusura del bilancio: le tipologie
di Alessandro BonuzziGli eventi che si manifestano dopo la data di chiusura dell’esercizio devono, a determinate condizioni, essere rilevati in bilancio, al fine di rifletterne l’effetto sulla situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell’impresa alla data di chiusura dell’esercizio.
In particolare, le tipologie di fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio sono definite all’interno del paragrafo 59 del principio contabile Oic 29, secondo la seguente classificazione:
- fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio;
- fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio;
- fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.
Rientrano all’interno della fattispecie a) i fatti, positivi o negativi, che si manifestano dopo la data di chiusura dell’esercizio evidenziando condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio e che, pertanto, richiedono di apportare modifiche ai valori di attività e passività in bilancio, in conformità al principio generale della competenza.
Alcuni esempi contenuti all’interno del Principio contabile, evidentemente non esaustivi, possono essere:
- la definizione, dopo la chiusura dell’esercizio, di una causa legale in essere alla data di riferimento del bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;
- il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura dell’esercizio, che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di riferimento del bilancio;
- la determinazione, dopo la chiusura dell’esercizio, del costo di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute prima della data di chiusura dell’esercizio di riferimento;
- la determinazione, dopo la data di chiusura dell’esercizio, di un premio da corrispondere a dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all’esercizio di riferimento del bilancio;
- la scoperta di un errore o di una frode.
La società è, pertanto, tenuta a rettificare gli importi rilevati in bilancio o a contabilizzare nuovi elementi non ancora registrati, al fine di considerare tali fatti successivi alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento.
I fatti successivi alla chiusura dell’esercizio, che non devono essere recepiti nei valori di bilancio, classe b), sono fatti, positivi o negativi, che indicano situazioni sorte dopo la data di riferimento del bilancio, che non richiedono variazione dei valori iscritti in bilancio, in quanto sono di competenza dell’esercizio successivo. Anche qui il principio contabile elenca alcuni esempi, tra i quali:
- la diminuzione nel valore di mercato di taluni strumenti finanziari nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell’esercizio, qualora tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la data di chiusura dell’esercizio;
- la distruzione di impianti di produzione causata da calamità;
- la perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio con valute estere.
Tali fatti riflettono circostanze che si sono verificate nell’esercizio successivo e, pertanto, non comportano una rettifica al bilancio.
Nell’ultima categoria (la c)) sono ricompresi i fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale. L’articolo 2423-bis, cod. civ. stabilisce, tra gli altri, che uno dei postulati generali di redazione del bilancio è la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività.
Se, ad esempio, intervenisse, in data successiva a quella di riferimento del bilancio, la decisione degli amministratori di porre in liquidazione la società o di cessarne l’attività operativa, tale fatto potrebbe far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d’esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale.
Laddove il presupposto della continuità aziendale non risultasse essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, sarebbe necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenesse conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale. Su quest’ultimo tema, maggiori indicazioni sono contenute all’interno del Principio contabile nazionale Oic 11 – Finalità e postulati del bilancio d’esercizio, ai paragrafi dal 21 al 24.