Tra le società petrolifere che offrono tale servizio, esistono operatori stabiliti fuori dal territorio nazionale; in tal caso, la fattura riferita al rifornimento effettuato in Italia, viene emessa da una società comunitaria (tedesca, nei casi più frequenti) senza applicazione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 7-bis D.P.R. 633/1972. Il cessionario dell’operazione, ossia la società che utilizza la carta magnetica per il rifornimento, è tenuta ad assolvere l’Iva tramite applicazione del reverse charge, a norma dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972; il soggetto passivo italiano deve integrare la fattura ricevuta, annotandola distintamente nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti.
L’operazione descritta non è un acquisto intracomunitario di beni, mancando la movimentazione del bene dal Paese UE del cedente verso lo Stato UE del cessionario (la cessione si perfeziona su suolo nazionale): pertanto, l’acquirente italiano non deve compilare l’elenco riepilogativo degli acquisti di beni – Modello Intra 2-bis.
Le regole di detraibilità dell’Iva e di deducibilità del costo di acquisto del carburante non sono variate ad eccezione, come detto in premessa, dell’obbligatorietà della tracciabilità dei pagamenti a partire dal 1° luglio 2018. Secondo il provvedimento prot. n. 73203 del 4 aprile 2018 si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:
- gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- quelli elettronici previsti all’articolo 5 D.Lgs. 82/2005, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui si richiamano, a titolo meramente esemplificativo:
- addebito diretto;
- bonifico bancario o postale;
- bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
La detraibilità Iva resta limitata al 40% nel caso di acquisto di carburante destinato a veicoli stradali a motore (diversi dai motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 cc).
Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.
La detraibilità Iva sull’acquisto di carburante è invece totale per gli autocarri adibiti al trasporto di cose, per i veicoli utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione (es: taxi), per i veicoli che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio.
La deducibilità del costo di acquisto del carburante relativo ai mezzi di trasporto a motore (ancorata al pagamento con mezzi tracciati dal 1° luglio 2018) continua a rispettare i seguenti limiti:
- 20% relativamente ad autovetture e autocaravan, di cui alle lettere a) ed m) dell’articolo 54, comma 1, D.Lgs 285/1992, ai ciclomotori e motocicli in cui utilizzo è diverso da quello strumentale nell’attività propria dell’impresa;
- 80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;
- 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
Riepilogando, l’operazione di rifornimento descritta richiede l’integrazione con l’Iva al 22% della fattura emessa dal soggetto intracomunitario, l’assolvimento dell’Iva a debito (registro Iva delle vendite) e l’esercizio della detrazione Iva (registro Iva acquisti) limitatamente alla percentuale prevista, ad esempio 40% per le autovetture aziendali. L’Iva indetraibile diventa un maggior costo di acquisto del carburante.
Si ricorda infine che, dal 1° gennaio 2019, le fatture emesse dalla società petrolifera estera restano fatture analogiche; tali operazioni, non rientrando tra quelle soggette a fatturazione elettronica, saranno riepilogate nell’esterometro, ovvero nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere. Tale adempimento richiede la trasmissione a cadenza mensile, entro la fine del mese successivo alla registrazione della fattura.