29 Ottobre 2019

Fattura differita con data a fine mese

di Fabio Garrini
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La scheda di FISCOPRATICO

Con la risposta all’istanza di interpello n. 437 del 28 ottobre 2019 l’Agenzia torna sul tema della fattura differita e della data da indicare, avallando la diffusa prassi che porta ad indicare la data di fine mese e negando che sia necessario datare la fattura con l’ultima cessione inclusa nella fattura differita.

Con tale pronuncia viene quindi confermata la posizione espressa in un precedente interpello (n. 389/2019), nel quale l’Agenzia era pervenuta incidentalmente alla medesima conclusione, pur valutando il diverso caso della fatturazione anticipata.

 

La fattura differita

In deroga alla regola generale prevista dal primo periodo dell’articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972, che prevede l’emissione della fattura entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6, la successiva lettera a) stabilisce che, per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.

In relazione a questa ultima fattispecie si è posto il tema della data fattura allorquando, nella circolare 14/E/2019 fu affermato che nella fattura è possibile indicare una sola data (e questo non era certo un dubbio) e tale data, per le fatture elettroniche da inoltrare al sistema di interscambio, poteva essere quella dell’ultima operazione.

Tale soluzione certamente complicava la procedura di emissione dei documenti fiscali, posto che la prassi aziendale è ben diversa, visto che generalmente gli operatori indicano la data dell’ultimo giorno del mese.

La questione è stata quindi sottoposta all’Agenzia delle entrate tramite l’interpello n. 437 in commento, nel quale l’azienda istante evidenzia la procedura adottata per l’emissione delle fatture differite, chiedendo se questa procedura risulti o meno conforme ai principi dell’ordinamento, nella convinzione che “il termine previsto ordinariamente per l’emissione della fattura non ha creato una nuova od alternativa modalità di emissione differita dei documenti, restando vigenti, anche dal 1° luglio 2019, le prescrizioni contenute nelle successive lettere, da a) a d), dell’articolo 21, comma 4, del decreto IVA “, e che pertanto le ipotesi e i termini ivi individuati per l’emissione della fatture restano inalterati.

Questa la procedura descritta:

  • l’istante emette per ciascun cliente, nell’arco di un mese solare, due fatture “differite”, una prima fattura differita il giorno 15 del mese, in cui espone tutte le consegne e spedizioni effettuate nei primi quindici giorni del mese, dettagliatamente documentate dai relativi DDT. Tale fattura viene trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) entro il termine di dieci giorni dall’emissione;
  • l’ultimo giorno del mese l’istante procede a chiudere la fatturazione e a verificare tutti i DDT emessi. Successivamente a tale verifica, la società emette nei confronti di ciascun cliente una seconda fattura differita con data dell’ultimo giorno del mese, indipendentemente da quando ha avuto luogo l’ultima cessione di beni, in cui espone tutte le consegne e spedizioni effettuate negli ultimi quindici giorni del mese, corredando la stessa dei relativi DDT, e provvedendo a trasmetterla allo SdI entro il 15 del mese successivo, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lett. a), decreto Iva.

Al riguardo l’Agenzia osserva come la previsione contenuta nella circolare 14/E/2019, secondo la quale è “possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione, rappresenti solo una “possibilità” e non un obbligo e, dunque, è comunque possibile indicare convenzionalmente nel documento anche la data di fine mese.

L’Agenzia avalla quindi la scelta di emettere nei confronti dello stesso soggetto una o più fatture differite che riepiloghino le cessioni effettuate nel mese di riferimento, fermo restando che le medesime possono essere inviate allo SdI entro il quindicesimo giorno del mese successivo.

L’Agenzia richiama peraltro la precedente risposta ad interpello n. 389 del 24.09.2019, dove però è stato esaminato un diverso caso: una fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, per le quali ancora l’effettuazione non si era realizzata.

Per tali operazioni il momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considerata effettuata e, di conseguenza, l’imposta si rende esigibile) coincide con l’emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel documento.

Quello descritto in tale interpello è un caso di prestazioni non incassate, quindi nei fatti la fattura risultava essere emessa anticipatamente rispetto al momento di effettuazione.

Dunque, trattandosi di fatture ordinarie e non differite, l’emissione doveva avvenire entro 12 giorni dalla data prescelta per l’emissione (come detto, anticipata), data che era stata scelta convenzionalmente nella fine del mese.

Il caso trattato nella presente risposta ad interpello è ben diverso, in quanto riguarda beni consegnati, con contestuale emissione di DDT, quindi si tratta di prestazioni per le quali già si è manifestata l’effettuazione ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972; trattandosi di operazioni effettuate, è richiesta l’emissione della fattura. Per tali fatture il rinvio di emissione può avvenire esclusivamente ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lett a).

Le fatture differite vanno quindi inviate nel termine del quindicesimo giorno del mese successivo.

Anche in questo caso, comunque, come detto, viene confermato che la data della fattura può essere quella della fine del mese.

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