Fattura differita con data “variabile”
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariLa data della fattura differita può coincidere con quella dell’ultima operazione effettuata nel mese di riferimento, oppure può coincidere con l’ultimo giorno del mese, ma è necessario in questo caso che l’invio allo Sdi sia contestuale alla data della fattura.
Dopo l’emanazione della circolare 14/E/2019 dello scorso 17 giugno la questione della data della fattura differita (da indicare nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file) sta creando non pochi problemi operativi alle imprese ed ai loro consulenti, poiché nell’era della fattura cartacea si era soliti indicare nella fattura differita l’ultimo giorno del mese di riferimento (quello in cui sono stati emessi i Ddt per la consegna dei beni), con conseguente liquidazione del relativo debito dell’Iva nella liquidazione di “competenza”.
Con l’avvento della fattura elettronica, i termini di emissione della fattura differita, così come i termini di annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse (entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento), non sono mutati, ma la gestione operativa delle stesse presenta differenti riflessi, dovendo inviare la fattura tramite Sdi.
L’Agenzia delle entrate, con la citata circolare 14/E/2019, ha fornito i seguenti chiarimenti:
- la data della fattura (da indicare nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file) è valorizzata indicando la data dell’ultima operazione effettuata nel mese (quindi con la data dell’ultimo Ddt emesso);
- la fattura differita può essere trasmessa allo Sdi in uno dei qualsiasi giorni che intercorrono tra il 1° ed il 15 del mese successivo.
Recentemente Assosoftware ha pubblicato sul proprio sito internet alcune Faq che sono frutto di interlocuzione con l’Agenzia delle entrate, e tra queste vi è anche un chiarimento in merito alla data della fattura differita.
Secondo quanto si legge nella Faq, qualora nel corso del mese siano eseguite più operazione, fermo restando che nella fattura dovranno risultare le date di effettuazione delle stesse (ricavabili dai Ddt), nel campo “Data” della fattura può essere indicata alternativamente:
a) la data di predisposizione e contestuale invio allo Sdi (“data emissione“), fermo restando che potrà essere tollerata una differenza di qualche giorno tra la data di predisposizione/emissione e quella di invio allo Sdi;
b) la data di almeno una delle operazioni effettuate nel corso del mese; “preferibilmente” la data dell’ultima operazione come indicato nella circolare 14/E/2019.
Nella Faq è poi riportato l’esempio di due consegne avvenute con Ddt datati 20/9/2019 e 28/9/2019, nel qual caso sono proposte tre soluzioni (che in ogni caso devono rispettare il termine di annotazione nel registro del 15/10/2019):
- predisposizione del file e data fattura 30/9/2019, invio del file allo Sdi entro lo stesso giorno (30/9/2019);
- predisposizione del file e data fattura 5/10/2019, invio del file allo Sdi entro lo stesso giorno (5/10/2019);
- predisposizione del file e data fattura 28/9/2019 (o 20/9/2019), invio del file allo Sdi entro il 15/10/2019.
In buona sostanza, dal chiarimento si desume che è possibile inserire una data della fattura diversa da quella in cui è avvenuta l’ultima consegna (ad esempio indicando l’ultimo giorno del mese) a condizione che il file sia generato ed inviato nello stesso giorno (con tolleranza di qualche giorno come detto in precedenza).
La posizione assunta lascia perplessi, poiché non è dato di capire quale sarebbe il “danno” laddove fosse indicata nel file xml la data dell’ultimo giorno del mese e l’inoltro dello stesso avvenisse non il giorno stesso bensì entro il 15 del mese successivo.
Anche in tale ipotesi il debito d’imposta che si genera dalla fattura differita è imputato nella liquidazione periodica del mese di settembre 2019, e l’impresa in questo modo ha più tempo a disposizione per poter inviare le fatture differite (normalmente queste sono generate dagli uffici amministrativi delle aziende nei primi giorni del mese successivo a quello in cui avvengono le consegne), e si consentirebbe di rispettare la cronologia di emissione e registrazione delle stesse (si rinvia, a tal proposito, al precedente contributo “Criticità legate alla numerazione progressiva delle fatture differite”).
2 Luglio 2019 a 8:48
E se l’ultima operazione effettuata nel mese coincide con l’ultimo giorno del mese? In che caso rientro? Veramente non si capisce il senso di questa faq. Un caro saluto dottore.
2 Luglio 2019 a 9:38
Sig. Cerato leggerla è sempre un piacere illuminante. Purtroppo la questione è, a mio umile parere, inutilmente controversa. A prescindere dal fatto che, se è ammesso datare le fatture all’ultimo giorno del mese per poi inviarle entro qualche giorno – quanti? A discrezione di chi? – si potrebbe sostanzialmente continuare tutto come prima, la nuova formulazione dell’art 23 legge iva lascia intendere, come già letto da più parti, che potrebbe essere possibile emettere le fatture NON in ordine cronologico. Infatti, ora vanno registrate solamente in ordine di numero, non più anche in ordine di data. Sarebbe sufficiente che le autorità preposte ci confermasero la cosa. Ovviamente, dovrebbero adeguarsi anche le case di software. Al momento, non si capisce bene chi sia veramente in ritardo… Le spiegazioni dell’agenzia? Gli operatori che non hanno compreso la portata del cambiamento? Le case software che non si sono adeguate? Quando era “cambiato tutto” nella numerazione delle fatture, qualche anno fa, dopo un mese di panico era tornato tutto come prima. E ora?
2 Luglio 2019 a 11:58
Ma questa è follia pura!
Se anziché la data dell’ultimo DDT indico quella di fine mese, non ho più né 15 né 12 di tempo per l’invio ma devo farlo “nello stesso giorno (con tolleranza di qualche giorno…)”, e cosa significa “qualche giorno”!