Fattura elettronica: avvio senza sanzioni
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariPer il primo semestre 2019 il decreto fiscale approvato dal Governo conferma l’inapplicabilità di sanzioni per la tardiva emissione delle fatture elettroniche purché siano emesse entro il termine di liquidazione dell’imposta periodica in cui è avvenuta l’effettuazione dell’operazione.
È quanto emerge dalla lettura del decreto collegato alla Legge di Bilancio 2019 in cui si è intervenuti anche in relazione al delicato argomento relativo al momento di emissione della fattura elettronica. Evidenziando che l’introduzione della fattura elettronica non modifica le regole relative al funzionamento dell’Iva, l’articolo 21, comma 1, D.P.R. 633/1972 stabilisce che “la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”.
In primo luogo, va osservato che il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30.04.2018 stabilisce che la data di emissione della fattura è quella indicata nel campo “data” della fattura Xml, e da tale termine decorre l’esigibilità del tributo in capo al soggetto che emesso il documento (a meno che la fattura non sia stata scartata).
In linea teorica la data indicata nel file Xml dovrebbe coincidere con quella in cui il documento è trasmesso al Sdi, e tale circostanza trova conferma nella risposta dell’Agenzia delle entrate (Forum del 24 maggio 2018) in cui è stato precisato che la fattura elettronica (immediata) “deve essere trasmessa al Sdi al momento di effettuazione dell’operazione determinato a norma dell’articolo 6”.
La precisazione è doverosa e rispetta quanto in passato ha affermato l’Agenzia in merito alla fattura cartacea, che deve essere emessa entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione (circolare 42/1974 e circolare 225/E/1996).
Tuttavia, è stato rilevato da più parti che, nella prassi, l’invio della fattura (fino ad oggi cartacea) alla controparte non avviene mai in coincidenza con il giorno di effettuazione dell’operazione (ad esempio una consegna effettuata il giorno 31 gennaio viene fatturata il 3 febbraio indicando come data di emissione 31 gennaio).
Con la fattura elettronica l’asincronia in parola è “tracciata” poiché risulta l’invio al Sdi in un momento successivo rispetto alla data di effettuazione dell’operazione. Per ovviare a tale “inconveniente” il decreto collegato stabilisce quanto segue:
– per il primo semestre 2019 (dovrebbe trattarsi delle operazioni effettuate fino al 30 giugno 2019) non si applicano le sanzioni per omessa fatturazione (dal 90% al 180% di cui all’articolo 6 D.Lgs. 471/1997), a condizione che la fattura sia emessa (e quindi trasmessa al Sdi) entro il termine per la liquidazione dell’imposta del periodo in cui è avvenuta l’effettuazione dell’operazione (ad esempio, considerando un contribuente mensile, per un’operazione effettuata entro il 31 gennaio 2019 la fattura elettronica deve quindi essere trasmessa al Sdi entro il 16 febbraio 2019, fermo restando che la relativa imposta deve confluire nella liquidazione del mese di gennaio). Inoltre, è stabilita una riduzione dell’80% della predetta sanzione a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine della liquidazione periodica successiva (entro il 16 marzo 2019 riprendendo l’esempio proposto);
– quale regola a regime (operativa dal 1° luglio 2019) è previsto che la fattura sia emessa tempestivamente se la stessa è emessa (trasmessa al Sdi per la fattura elettronica) entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Laddove ci si avvalga di questa legittima “asincronia” temporale, è previsto l’obbligo di indicare nella fattura la data di effettuazione dell’operazione in quanto diversa da quella di emissione. Esemplificando, la fattura di un’operazione effettuata il 31 luglio 2019 può essere emessa (trasmessa al Sdi) entro il 10 agosto indicando nel documento (file Xml) che l’operazione è stata effettuata il 31 luglio (nessuna indicazione deve essere rispettata laddove la fattura sia emessa nello stesso giorno di effettuazione dell’operazione). Resta ovviamente fermo l’obbligo di confluenza dell’imposta a debito nella liquidazione del mese di luglio 2019 in presenza di contribuente mensile.
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23 Ottobre 2018 a 9:47
Buongiorno
per le fatture elettroniche emesse verso la P.A. il cedente ha contabilizzato la corrispondente fattura cartacea senza verificare l’esito dell’invio della fattura elettronica tramite la piattaforma di intescambio. Il documento elettronico è stato respinto dal cessionario perchè non corrispondente alle condizioni contrattuali (non dall’AA.EE) . Il cedente decorsi 13 mesi dall’invio della F.E. , per vie legali, sollecita il pagamento della fattura elettronica minacciando il decreto ingiuntivo. L’irregolarità sembra del cedente come viene sanata?
grazie per un vs. chiarimento