11 Maggio 2020

Fattura elettronica e corrispettivi telematici ai tempi del Covid-19

di Luca Caramaschi
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La scheda di FISCOPRATICO

Tanto la disciplina della fatturazione elettronica (il cui obbligo generalizzato è, come noto, decorso dal 1° gennaio 2019) quanto la disciplina relativa alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (obbligatoria dallo scorso 1° gennaio 2020) stanno vivendo un continuo processo di evoluzione, che ancora non è giunto a termine.

Nel periodo d’imposta 2020, infatti, sono ancora in atto significative modifiche ai processi informatici che regolano questi due adempimenti, la cui concreta applicazione risulta ad oggi condizionata, per non dire frenata, dall’attuale periodo emergenziale dovuto alla crisi epidemiologica Covid-19.

Vediamo quindi di fare il punto sulle scadenze riguardanti le due richiamate discipline e, in particolare, sui differimenti già concessi e su quelli che, invece, ancora devono arrivate.

Relativamente alla disciplina della fattura elettronica, con il recente Provvedimento direttoriale prot. n. 166579/2020 del 20.04.2020 l’Agenzia delle entrate, in considerazione dell’attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica Covid-19 e recependo anche le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, ha modificato i termini di utilizzo della nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica approvate da ultimo con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 99922 del 28 febbraio 2020.

Nello specifico, le novità che avrebbero dovuto trovare applicazione facoltativa già dallo scorso 4 maggio 2020 e obbligatoria dal 1° ottobre 2020, sono state ulteriormente prorogate dal recente provvedimento dello scorso 20 aprile, per cui, a partire dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il Sistema di Interscambio accetterà in via facoltativa fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema allegato al recente provvedimento, sia con lo schema attualmente in vigore (versione 1.5 approvata con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018).

È quindi soltanto dal 1° gennaio 2021 che il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il richiamato provvedimento.  In particolare, il provvedimento 166579/2020 aggiorna, nella nuova versione (1.6.1) delle specifiche tecniche, le date di fine validità per taluni codici e modifica la data di entrata in vigore di taluni controlli.

È bene ricordare, infine, che il Provvedimento prot. n. 99922 del 28.02.2020 ha introdotto le specifiche tecniche (versione 6.0), riguardanti la fattura elettronica, che consentiranno di gestire con un’unica modalità del tutto digitalizzata l’intero flusso delle fatture sia nazionali che estere, creando le basi per il superamento dell’esterometro, nonché agevolare la formazione della c.d. dichiarazione Iva annuale precompilata.

Tra le novità oggetto di proroga si segnalano in particolare:

  • l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche e quindi possibilità da parte di tutti i contribuenti, siano essi partite Iva o consumatori finali, di dare la propria adesione;
  • la consultazione delle fatture dalla propria area personale riservata da parte dei privati consumatori;
  • l’eliminazione dell’obbligo di compilazione del campo relativo all’importo del bollo, visto che lo stesso, per le fatture, è di importo sempre uguale (2 euro);
  • migliorata la gestione di alcune voci previdenziali tra le quali i contributi Inps, Enasarco ed Enpam;
  • arrotondamento per sconti e maggiorazioni esteso a 8 decimali;
  • nuovi codici di errore che determinano lo scarto delle fatture non conformi.

Sul versante della disciplina riguardante la memorizzazione elettronica e conseguente trasmissione telematica dei corrispettivi, ad oggi ancora nella fase di prima applicazione, non è ancora arrivato il provvedimento normativo che dovrebbe estendere il periodo transitorio attualmente in scadenza al 30 giugno 2020. Con conseguente proroga, quindi, anche del termine per adottare obbligatoriamente i nuovi registratori telematici.

Tuttavia, nell’audizione del 28.04.2020, tenuta in Parlamento, il Ministro dell’Economia e delle finanze, ha confermato che “Per quanto riguarda le misure fiscali, saranno riproposte le sospensioni, semplificazioni e agevolazioni già disposte finora. Per contenere l’impatto sugli operatori economici, in particolare di piccole dimensioni, saranno inoltre rinviati alcuni adempimenti, come quelli amministrativi in materia di accisa e quelli attualmente previsti per l’installazione dei dispositivi necessari alla trasmissione telematica dei corrispettivi” (cfr. pag. 13 del documento). Non resta quindi che attendere le disposizioni di proroga che verranno introdotte con il provvedimento di prossima emanazione.

Dove invece è già arrivata la proroga è nel comparto dei distributori di carburante.

Come stabilito dal Provvedimento congiunto Entrate/Dogane del 30.12.2019, infatti, a partire dal 1° luglio era disposto l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei distributori di carburante per gli impianti che nel 2018 hanno erogato complessivamente una quantità superiore a 1,5 milioni di litri. Con il provvedimento n.171426/2020 del 22.04.2020 è stata disposta la proroga della decorrenza dell’obbligo al 1° settembre 2020.

Resta invece inalterato il termine di avvio dell’obbligo in argomento al 1° gennaio 2021 per gli operatori con impianti di distribuzione con impianti che, nel 2018, hanno erogato fino a 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio. Così come resta inalterata la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi in argomento:

  • entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza trimestrale;
  • entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza mensile.

Le citate modifiche sono state adottate conformemente al parere del Ministero dello Sviluppo economico fornito con nota n. 8503 del 16.04.2020.