Fattura immediata e fattura differita: cosa cambia dal 1° luglio
di Clara PolletSimone DimitriA decorrere dal 1° luglio 2019 entreranno in vigore le modifiche previste, con l’introduzione della fattura elettronica, ai termini di invio delle fatture immediate, con obbligo di indicazione della data di effettuazione dell’operazione nella fattura.
Non cambierà, invece, la possibilità di documentare le operazioni ai fini Iva in due differenti modi, distinguendo tra emissione della fattura immediata ed emissione di una fattura differita riepilogativa di più operazioni. Ma procediamo con ordine.
La fattura immediata è emessa, per ciascuna operazione imponibile, generalmente dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
Il D.L. 119/2018 ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura immediata viene emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972. Fino al 30 giugno 2019 la fattura immediata è emessa entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione.
L’effettuazione dell’operazione ai fini Iva, ai sensi dell’articolo 6 citato, per le operazioni nazionali, corrisponde:
- alla data di stipula dell’atto, se riguardano beni immobili,
- alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili,
- al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.
Le cessioni i cui effetti traslativi si producono posteriormente si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, l’effettuazione è all’atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
Se, anteriormente al verificarsi degli eventi indicati o, indipendentemente da essi, sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
In base alle nuove regole la fattura relativa alla cessione di un bene consegnato ad esempio il 3 luglio, in caso di fatturazione immediata, potrà essere trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 13 luglio, riportando la data di effettuazione dell’operazione (3 luglio) nella fattura.
In deroga a queste disposizioni, per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (triangolazione), la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni. Si tratta del caso in cui il fornitore consegni direttamente i beni al cliente finale (cessionario del proprio cliente).
In alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibile emettere una fattura differita, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lett. b), D.P.R. 633/1972.
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, ed avente le caratteristiche del ddt (di cui al D.P.R. 472/1996), nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo il conteggio dell’imposta a debito nella liquidazione Iva del mese di effettuazione dell’operazione.
Riprendendo il precedente esempio, in caso di più consegne per vendite di beni effettuate nel mese di luglio nei confronti dello stesso cliente, accompagnate da documenti di trasporto, possono essere raggruppate in un’unica fattura emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 agosto; tale operazione entrerà nella liquidazione Iva del mese di luglio.
In conclusione, i termini di emissione della fattura differita non cambiano anche dopo il 1° luglio; a partire da tale data entra in vigore l’obbligo di indicare in fattura, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lett. g-bis), D.P.R. 633/1972, la data in cui è effettuata l’operazione (cessione di beni o prestazione di servizi), ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.
Sul punto, la circolare 14/E/2019 ha chiarito che, laddove la norma già contempli l’obbligo di un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione – come nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da ddt – sia possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione.
Volendo esemplificare, qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019 si voglia emettere un’unica fattura differita, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).
Infine, il 30 giugno 2019 scadrà la moratoria sulle sanzioni per ritardata emissione della fattura: non si applicano sanzioni se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva, mentre sono ridotte dell’80% se la fattura è emessa entro la liquidazione successiva.
Questo termine vale per i contribuenti con liquidazione Iva trimestrale, per i mensili la moratoria avrà efficacia fino a settembre.
In caso di ritardata emissione di fattura la sanzione ordinaria è applicata nella misura da 250 a 2.000 euro, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, altrimenti la sanzione è dal 90 al 180% dell’Iva (articolo 6 D.Lgs. 471/1997).
Alcuni emendamenti presentati per la conversione del Decreto Crescita, richiedono una proroga della moratoria, un aumento da dieci a dodici giorni del termine di emissione della fattura immediata e modifiche anche all’obbligo di esporre la data di effettuazione.
Rimaniamo in attesa di leggere i provvedimenti definitivi.
18 Giugno 2019 a 9:27
Grazie per il prezioso articolo.
Non è chiaro però il termine di trasmissione della fattura differita.
In tali casi la data di effettuazione dell’operazione pare che debba coincidere necessariamente con la data di emissione .Si hanno comunque a disposizione i 10 giorni per la trasmissione?
Es. contribuente che fattura il 30 giugno tutte le operazioni verso il cliente X relative ai DDT del mese di giugno avrà a disposizione i 10 giorni per la trasmissione (trasmissione il 10 Luglio)?
saluti
29 Giugno 2019 a 9:36
Buongiorno
È la novità della data di fattura in base all’ultima spedizione che mi sconcerta.
Non ne capisco la logica ne il ritorno, lasciare la possibilità di indicare il fine mese non era più semplice?
24 Settembre 2019 a 18:17
Salve,
supponiamo di voler avvalermi della possibilità di emettere un’unica fattura riepilogativa differita.
Un mio cliente effettua solitamente più acquisti di beni nello stesso mese solare, per cui entro il 15 del mese successivo emetto fattura differita con data fattura uguale alla data dell’ultimo acquisto.
Supponendo che per un mese il mio cliente effettui un solo acquisto, per esempio in data 5 settembre, come posso giustificare di star facendo una fattura differita con data 5 settembre e invio in un giorno compreso fra il 1 e il 15 ottobre?
E’ come se emettessi una fattura immediata dopo 25 giorni, quindi in ritardo.
D’altro canto non posso sapere a priori se il mio clienti effettuerà uno o più acquisti nell’arco del mese.
Come è possibile ovviare a questo inconveniente?
15 Ottobre 2019 a 11:14
SALVE MA SE EMETTO N.1 DDT X VENDITA BENI MOBILI L’EMISSIONE DELLA FATTURA IN CHE TEMPI DOVRA? ESSERE EMESSA?
3 Giugno 2020 a 17:20
Se emetti fattura senza allegare il ddt che succede?