Fatturazione differita e termini per l’invio al SdI
di Clara PolletSimone DimitriSi propone un riepilogo dei termini di emissione delle fatture differite in vista del versamento della liquidazione Iva del mese di gennaio 2019 e dei tanti dubbi sollevati dagli operatori.
Come ricordato in precedenti interventi, con l’introduzione della fatturazione elettronica i termini di emissione della fattura differita non sono cambiati.
A norma dell’articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972 la fattura differita può essere emessa con le seguenti regole: “per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime…omissis..”.
Tale regola prevede la possibilità di emettere una fattura differita, ad esempio datata 11 febbraio, che riepiloga le cessioni di beni effettuate nell’arco del mese di gennaio nei confronti della medesima controparte: si tratta di una disposizione invariata, valida prima del 31 dicembre 2018 e che continua ad essere in vigore con la fatturazione elettronica.
Quel che cambia in ottica di fatturazione elettronica è il momento di emissione del documento fiscale: la fattura si ha per emessa con la trasmissione della stessa al Sistema di Interscambio (SdI).
Visto il notevole impatto della fatturazione elettronica per gli operatori economici, l’Agenzia delle entrate ha scelto, in sede di prima applicazione, di non applicare sanzioni in caso di lievi ritardi nella trasmissione dei file xml al SdI.
Tale linea “morbida” è stata ribadita in varie sedi, come con la circolare AdE 13/E/2018: “in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà organizzative, si ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
La connotazione del “lieve ritardo” ha trovato una sua dimensione con l’articolo 10 D.L. 119/2018: le sanzioni “non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100” oppure “con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo”.
Tale deroga al regime sanzionatorio trova applicazione per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 mentre, per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza mensile, fino al 30 settembre 2019.
Definito l’ambito normativo, possiamo concludere che una fattura datata 31 gennaio 2019, riferita alle consegne del mese di gennaio documentate da regolare ddt di vendita, trasmessa con un lieve ritardo (ad esempio il 12 febbraio), non darà luogo all’applicazione di sanzioni fino al 30 settembre 2019 (contribuenti mensili) per espressa previsione normativa.
L’assenza di sanzioni nel periodo transitorio trova applicazione anche con riferimento alle fatture immediate. Tale impostazione è stata conferma dall’Agenzia delle entrate in occasione di un incontro con la stampa specializzata, Telefisco 2019, tenutosi il 31 gennaio 2019; in tale sede, veniva posto un quesito circa i giorni che possono intercorrere tra la data riportata all’interno del file xml (campo “Data” del tracciato) e quella di invio dello stesso al SdI. L’Agenzia ha confermato che le fatture cosiddette immediate, ossia emesse contestualmente ad un’operazione o al suo pagamento, “devono riportare la data dell’operazione” all’interno del file xml ma “potranno essere trasmesse al Sistema di Interscambio entro i termini di liquidazione” dell’imposta, ai sensi delle disposizioni del D.L. 119/2018.
Sempre in occasione dell’incontro citato l’Agenzia ha chiarito che le sanzioni oggetto della riduzione fanno riferimento a quelle previste dall’articolo 6 D.Lgs. 471/1997 (tardiva emissione) mentre non rientrano, logicamente, quelle relative all’omesso versamento dell’Iva da parte del cedente, che continuano a seguire l’ordinario iter di irrogazione, con possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 D.Lgs. 472/1997.
Ribadiamo, infine, che tale impostazione va intesa quale deroga e non come regola, in quanto si tratta di una sanatoria temporanea che non modifica le disposizioni del citato articolo 21 D.P.R. 633/1972.
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