Fatturazione e split payment: pubblicati gli elenchi 2020
di Clara PolletSimone DimitriIl Dipartimento delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito istituzionale gli elenchi per l’anno 2020, ai sensi del Decreto del Mef del 9 gennaio 2018, pubblicato nella G.U. n. 14 del 18 gennaio 2018, riferiti ai soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. 633/1972, come modificato dall’articolo 3 D.L. 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 172/2017.
L’elenco dei soggetti sottoposti a split payment è pubblicato entro il 20.10 di ciascun anno, con effetti a valere per l’anno successivo. Si precisa che l’elenco non include le Amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, L. 196/2009, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti ai sensi dell’articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972, per le quali è invece possibile fare riferimento all’elenco IPA, pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).
Ricordiamo che in base al meccanismo della scissione dei pagamenti, le Amministrazioni pubbliche e i soggetti indicati nell’articolo 17-ter, comma 1-bis, che acquistano beni e/o servizi nel territorio dello Stato, sia nella loro veste istituzionale che nell’esercizio dell’attività d’impresa, pagano ai propri fornitori il corrispettivo al netto dell’Iva che deve essere versata, in deroga al regime ordinario, direttamente all’Erario anziché al cedente/prestatore.
Sul sito del Dipartimento delle finanze, pertanto, è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi, avvalendosi del servizio di consultazione tramite codice fiscale.
Resta inoltre invariata la possibilità per i soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, di poter segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa di riferimento, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante apposito modulo di richiesta, allegando la visura camerale.
In fase di consultazione degli elenchi 2020, aggiornati al 17 ottobre 2019, si riscontrano le seguenti tipologie di società/enti per cui trova applicazione lo split payment:
- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (articolo 2359, comma 1, n. 2, cod. civ.);
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
- enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche;
- società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Il fornitore/prestatore che opera nei confronti di una pubblica Amministrazione o di una società controllata/partecipata dalla stessa, è tenuto ad emettere la fattura in formato elettronico (xml) da trasmettere attraverso il canale del sistema di Interscambio (SdI).
Nella fattura devono essere riportati tutti gli elementi previsti dall’articolo 21 D.P.R. 633/1972, tra cui la base imponibile, l’aliquota Iva applicabile, l’ammontare dell’imposta e l’annotazione “scissione dei pagamenti”, oltre al riferimento dell’articolo 17-ter D.P.R. 633/1972. In ottica di fatturazione elettronica e corretta compilazione del tracciato xml, l’obbligo decritto di annotazione viene assolto riportando nel campo “esigibilità Iva” la lettera “S” – scissione dei pagamenti.
Il cedente/prestatore non è tenuto, pertanto, a versare l’imposta esposta in fattura ma non addebitata al cliente/committente.
L’operazione deve in ogni caso essere registrata nel registro delle fatture emesse secondo le regole ordinarie dettate dagli articoli 23 e 24 D.P.R. 633/1972, avendo cura di non computare l’Iva nella liquidazione periodica; in merito a quest’ultimo punto è consigliabile adottare un apposito codice Iva per distinguere tali operazioni dalle normali cessioni imponibili.
Dalle scritture contabili deve emergere che l’acquirente, ossia la pubblica Amministrazione, non è tenuto al versamento dell’imposta calcolata sull’operazione. In altri termini, in contropartita al ricavo delle vendite si registra l’insorgere del credito verso l’ente pubblico, di importo equivalente alla sola base imponibile Iva. Anche l’imposta riportata nella fattura elettronica deve essere regolarmente registrata in contabilità dall’emittente con contestuale storno – al momento della registrazione della fattura o con un’apposita scrittura – dall’ammontare complessivo del credito acceso verso la pubblica Amministrazione.
Si ricorda infine che, in base all’articolo 12 D.L. 87/2018, il meccanismo dello split payment non trova applicazione per le prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto, nonostante vengano rese ai soggetti destinatari della disciplina in commento; trattasi, ad esempio, dei compensi dei professionisti. Tale esonero trova applicazione con riferimento alle operazioni fatturate successivamente al 14 luglio 2018 (articolo 12, comma 2, D.L. 87/2018).