Fatturazione elettronica: in una circolare i nuovi chiarimenti
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Nuovi chiarimenti in materia di fatturazione elettronica sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 13/E/2018 di ieri, 2 luglio.
Tra le risposte fornite ai quesiti da più parti giunti, sicuramente le più attese riguardano gli obblighi di fatturazione elettronica nell’ambito dei subappalti, che, come noto, sono già in vigore dal 1° luglio, non essendo stati oggetto di proroga come invece è avvenuto per le cessioni di carburante.
Il richiamato chiarimento di prassi si sofferma dunque sull’ambito soggettivo di applicazione, sottolineando che gli obblighi di fatturazione elettronica trovano applicazione solo nei confronti dei soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge.
Come noto, infatti, ai sensi dell’articolo 105, comma 2, D.Lgs. 50/2016 “il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. […] L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto”.
Sussiste pertanto l’obbligo di emissione della fattura elettronica solo in capo a coloro che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica ovvero a chi, nell’esecuzione del contratto di appalto, è titolare di contratti di subappalto propriamente detto (ossia esegue direttamente una parte dello stesso) o riveste la qualifica di subcontraente (vale a dire colui che per vincolo contrattuale esegue un’attività nei confronti dell’appaltatore e in quanto tale viene comunicato alla stazione appaltante).
Sono invece esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione elettronica tutti coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale, per i quali, quindi, non sussiste alcun obbligo di comunicazione verso la stazione appaltante. Nessuna novità, pertanto, interessa i soggetti che forniscono beni agli appaltatori senza sapere quale utilizzo ne faranno (pur essendo gli stessi consapevoli che i beni potrebbero essere impiegati nell’ambito di un appalto pubblico).
Emissione della fattura
Un altro importante chiarimento fornito con la circolare in esame riguarda la data di emissione della fattura; nello specifico, il quesito si concentra sulla data di emissione delle fatture di carburante.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che le norme in tema di fatturazione elettronica non hanno in alcun modo derogato i termini ordinari di emissione dei documenti: l’emissione della fattura deve pertanto continuare ad essere contestuale alla cessione del carburante.
La fattura deve quindi essere emessa entro le ore 24 del medesimo giorno della cessione.
La contestualità, tuttavia, deve essere valutata alla luce del processo, legislativamente e tecnicamente imposto, per la creazione e la trasmissione del documento al SdI.
Proprio per tenere conto della circostanza che i controlli del SdI possono richiedere del tempo è stato previsto dal Provvedimento prot. n. 89757 del 30.04.2018 che “La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”: tale precisazione, tuttavia, non consente ai contribuenti di inviare la fattura in un momento diverso da quello ordinariamente previsto e prima richiamato.
Pertanto:
- la fattura elettronica deve essere in ogni caso tempestivamente trasmessa entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione;
- i tempi di elaborazione sono irrilevanti, in quanto, come chiarito nel richiamato Provvedimento, la data di emissione è quella indicata nel corpo della fattura.
La circolare tuttavia precisa che, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, in considerazione del necessario processo di adeguamento tecnologico-organizzativo richiesto ai contribuenti, l’invio del file fattura con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisce violazione non punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, D.Lgs. 472/1997.