Fatturazione elettronica e imposta di bollo: nuove modalità di pagamento
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Nella giornata di ieri, 28 dicembre, è stato firmato dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, un decreto finalizzato a facilitare il versamento dell’imposta di bollo eventualmente dovuta sulle fatture elettroniche, il quale troverà applicazione sin delle fatture emesse dal 1° gennaio 2019.
Come precisato nel comunicato stampa, il decreto attribuisce all’Agenzia delle entrate il compito di rendere noto al contribuente, alla fine di ogni trimestre, l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.
Più precisamente, sarà messo a disposizione, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, un servizio in grado di consentire al contribuente di pagare l’imposta di bollo con addebito sul conto corrente bancario o postale, restando tuttavia ferma la possibilità di effettuare il versamento mediante F24 precompilato.
Sempre nella giornata di ieri, inoltre, l’Agenzia delle entrate ha emanato un provvedimento (provvedimento prot. n. 527125/2018 del 28.12.2018) riguardante gli obblighi di fatturazione elettronica per gli operatori che erogano servizi di pubblica utilità che, con riferimento ai contratti stipulati prima del 01.01.2005, non sono stati in grado di identificare il codice fiscale dei consumatori finali.
È a tal proposito previsto che gli operatori potranno limitarsi a comunicare all’Agenzia delle entrate il codice identificativo univoco del rapporto contrattuale con il cliente di cui non dispongono del codice fiscale; il suddetto codice identificativo univoco dovrà essere successivamente utilizzato per compilare la fattura elettronica da trasmettere allo SdI.
Continua poi l’opera di aggiornamento delle Faq in materia di fatturazione elettronica da parte dell’Agenzia delle entrate; come annunciato con l’apposito comunicato stampa pubblicato ieri, 28.12.2018, le suddette Faq sono state accolte tutte in un’area dedicata del sito dell’Agenzia.
Giova a tal proposito ricordare che, con le Faq pubblicate lo scorso del 21 dicembre, sono stati forniti importanti chiarimenti con riferimento ai soggetti che svolgono commercio al dettaglio, i quali, come noto, dal prossimo 1° gennaio, pur dovendo emettere la fattura elettronica, se richiesta dal cliente, potranno beneficiare di un maggior termine per l’emissione, essendo possibile, nei primi sei mesi del 2019, trasmettere la fattura elettronica entro il termine della liquidazione Iva del periodo di effettuazione dell’operazione.
A tal proposito l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, a fronte della richiesta di emissione di fattura da parte del consumatore, l’esercente potrà alternativamente:
- in caso di fattura differita, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale, ricordando di scorporare l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione differita dal totale giornaliero dei corrispettivi;
- in caso di fattura immediata, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, apposita quietanza, che, però, assumerà rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza potrà inoltre essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico.
In ogni caso, l’esercente dovrà mettere a disposizione del consumatore finale una copia analogica o elettronica della fattura, salvo quest’ultimo non vi rinunci.
Da ultimo, con le stesse Faq, richiamando la circolare AdE 18/E/2014, è stato precisato che la fattura differita può contenere anche solo l’indicazione della data e del numero del DDT o del documento idoneo: in tal caso i DDT non devono essere necessariamente allegati alla fattura elettronica, potendo essere conservati anche in modalità cartacea.