Fatturazione elettronica: l’importanza del codice destinatario
di Clara PolletSimone DimitriNegli ultimi mesi stanno circolando tra gli addetti ai lavori comunicazioni e richieste tra le più svariate riguardanti il codice destinatario, dato indispensabile per il corretto recapito della fattura elettronica. Proviamo a fare un po’ di chiarezza.
Il codice destinatario è un elemento obbligatorio del file fattura in formato xml che identifica il canale telematico di trasmissione scelto dal cessionario/committente dell’operazione; pertanto, il cedente/prestatore deve necessariamente conoscere tale informazione prima dell’emissione della fattura, se vuole avere certezza che il file fattura venga recapitato correttamente al destinatario. In altri termini, dal 1° gennaio 2019 il codice destinatario diventa un nuovo dato anagrafico da dover richiedere per ogni cliente.
Il campo CodiceDestinatario del tracciato xml deve contenere un valore alfanumerico di 7 caratteri corrispondente a:
- uno dei codici che il SdI attribuisce ai soggetti con canale accreditato in ricezione (canale Web-Service o FTP);
- 0000000, nei casi di fattura destinata ad un soggetto che opta per la ricezione tramite PEC e questa sia stata indicata nel campo PECDestinatario;
- 0000000, nei casi di fattura destinata ad un soggetto per il quale non si conosce il canale telematico (PEC o altro) sul quale recapitare il file;
- XXXXXXX, in caso di fattura emessa verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia, e inviata facoltativamente al Sistema di Interscambio.
I volumi di fatturazione (ciclo attivo e passivo) pilotano le scelte degli operatori. In caso di volumi ridotti è possibile trasmettere e/o ricevere le fatture elettroniche anche solo attraverso un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): in questo caso non occorre alcuna richiesta di accreditamento ed il codice destinatario sarà composto da sette zeri.
Il rilascio di un codice destinatario diverso dai sette zeri prevede invece una richiesta di accreditamento, necessaria solo se un’azienda intende creare un proprio canale telematico dedicato e sempre attivo (canale di tipo FTP o Web-Service) tra i suoi server e il SdI: questa procedura, quindi, è rivolta a quegli operatori caratterizzati da un particolare grado di informatizzazione, capaci di gestire con continuità e costante presidio di personale il sistema informativo collegato al SdI e che devono trasmettere e/o ricevere un numero molto rilevante di file. Per attivare questo canale telematico, inoltre, occorre stipulare un “accordo di servizio” con il SdI attraverso l’invio di una “richiesta di accreditamento”, cioè compilando un modulo online sul sito www.fatturapa.gov.it all’interno del quale vanno inseriti una serie di informazioni tecniche dettagliate (per maggiori informazioni si rimanda alle specifiche tecniche allegate al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30.04.2018).
Si ricorda che la casella PEC ovvero il canale telematico accreditato (FTP o Web-Service) non devono necessariamente essere intestati all’operatore che deve emettere/ricevere la fattura elettronica (cedente/prestatore o cessionario/committente), ma quest’ultimo può trasmettere/ricevere le sue fatture anche attraverso PEC o canale telematico di uno o più intermediari.
Allo stesso modo, anche sul fronte del ciclo passivo, è necessario trasmettere il codice destinatario ai propri fornitori per comunicare la modalità di trasmissione scelta per le fatture elettroniche in entrata, secondo le medesime codifiche sopra riportate. Qui viene in soccorso una utility offerta dall’Agenzia delle entrate: la registrazione dell’indirizzo telematico. Tale funzione, reperibile tra i servizi dell’Agenzia nella sezione “Fatture e corrispettivi”, consente di segnalare al Sistema di Interscambio la scelta preferenziale dell’indirizzo telematico su cui ricevere le fatture elettroniche in entrata. Operare tale scelta equivale a comunicare allo SdI il nostro codice destinatario scelto per la gestione del ciclo passivo di fatturazione.
In fase di indirizzamento del file fattura, il Sistema di Interscambio considera prevalente l’indirizzo telematico registrato dall’utente, a prescindere dal codice destinatario riportato nel file xml trasmesso dal cedente.
Riportiamo, in sintesi, i controlli effettuati dallo SdI per l’individuazione del canale a cui trasmettere il file:
- se il soggetto ricevente ha registrato l’indirizzo telematico sul quale desidera ricevere le fatture elettroniche, provvede al recapito secondo le indicazioni fornite;
- se nel file fattura è valorizzato un “CodiceDestinatario” lo SdI inoltra il file fattura al canale individuato;
- se il “CodiceDestinatario” contiene il valore “0000000” ed è valorizzato il campo “PECDestinatario“, il SdI inoltra il file alla casella PEC individuata;
- se invece la “PECDestinatario” non è valorizzata, il SdI mette a disposizione il file fattura nell’area autenticata dei servizi telematici del cessionario/committente.
Nei casi in cui non sia stato possibile recapitare la fattura al soggetto destinatario, lo SdI comunica tale informazione al cedente attraverso una ricevuta di impossibilità di recapito, unitamente alla data di messa a disposizione del file. Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.
In tal caso, per il cedente/prestatore la fattura risulta correttamente emessa mentre per il cessionario/committente l’Iva sarà detraibile solo con la presa visione del file fattura nella propria area riservata dell’Agenzia delle Entrate. Nel momento in cui il cessionario/committente, accedendo alla sua area riservata, prende visione della fattura, il sistema registra tale operazione e modifica lo stato del file che risulta così ricevuto dal destinatario. L’informazione della data di presa visione della fattura da parte del cessionario/committente è resa disponibile al cedente/prestatore nell’area di consultazione delle fatture elettroniche di sua competenza.
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1 Dicembre 2018 a 11:07
dubbio interpretativo dell’articolo di cui sopra (Codice destinatario/PEC cessionario/committente)
se il committente ha indicato la PEC come canale di ricezione delle fatture dei propri fornitori/cedenti e quindi le riceve direttamente da SDI deve dare qualche conferma di ricezione delle stesse per detrarre iva/dedurre costo?