Fatturazione elettronica: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Nella giornata di ieri, 24 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in materia di fatturazione elettronica e imposte dirette in risposta ai quesiti posti dalla stampa specializzata.
Innanzitutto l’Agenzia delle Entrate si è concentrata sulle nuove regole di emissione delle fatture immediate precisando che il cedente deve trasmettere al SdI la fattura elettronica al momento dell’effettuazione dell’operazione (quindi, ad esempio, alla data di consegna/spedizione dei beni).
Due sono poi i casi che potrebbero prospettarsi:
- se la fattura supera i controlli ed è messa a disposizione nell’area riservata del cessionario, il documento si intende emesso alla data indicata nella fattura stessa e sarà quindi rispettato il dettato normativo,
- se invece la fattura elettronica è scartata non si considera emessa; tenuto conto, tuttavia, che la data di invio della fattura è nota, viene ritenuto applicabile il termine di 5 giorni (previsto per l’invio delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali) entro il quale il contribuente può trasmettere al SdI la fattura elettronica corretta.
Sempre con riferimento alle fatture elettroniche tra i privati viene inoltre chiarito che sarà possibile conservare la fattura in formato pdf, non essendo necessario restare fedeli al formato di trasmissione xml.
Sul punto, infatti, l’Agenzia delle entrate richiama l’articolo 23 bis, comma 2, D.Lgs. 82/2005 (c.d. Codice dell’amministrazione digitale), in forza del quale “le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico”.
Considerato quindi che il D.P.C.M. 03.12.2013 include il formato pdf tra quelli idonei per la conservazione, l’Agenzia delle entrate chiarisce che il contribuente potrà conservare la copia delle fatture elettroniche in formato pdf.
L’Agenzia delle entrate, successivamente, si è concentrata sulle operazioni transfrontaliere, chiarendo che è possibile trasformare le fatture emesse verso l’estero in fatture elettroniche, adempiendo, in questo modo, al previsto obbligo di invio della comunicazione. L’esonero non si estende invece alle fatture elettroniche ricevute dall’estero.
Con riferimento alle operazioni ricevute dall’estero gli operatori residenti dovranno quindi trasmettere, in ogni caso, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione, i dati identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento comprovante l’operazione, la data di registrazione, il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
I chiarimenti offerti nella giornata di ieri, tuttavia, non si sono concentrati solo sul tema della fatturazione elettronica, avendo trovato spazio anche ulteriori precisazioni in materia di derivazione rafforzata, ace e deducibilità dei canoni di leasing sugli immobili per i professionisti.
Proprio su quest’ultimo aspetto ci eravamo pochi giorni fa concentrati, richiamando un paradosso dell’attuale disciplina fiscale, in forza del quale i professionisti, ai sensi dell’articolo 54 Tuir possono dedurre i canoni di locazione finanziaria relativi all’acquisto di beni immobili strumentali, mentre non possono dedurre le quote di ammortamento relative agli stessi immobili in caso di acquisto (“Per l’acquisto dello studio, al professionista conviene il leasing”)
Ebbene, l’Agenzia delle entrate, alla quale è stata sottoposta la questione, ha chiarito che, in mancanza di un’espressa disposizione normativa, le quote di ammortamento dei beni immobili strumentali acquisiti dai professionisti dopo il 1° gennaio 2010 continuano ad essere indeducibili.
Chiarisce tuttavia che la suddetta indeducibilità deve ritenersi contemperata dalla irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi, delle eventuali plusvalenze prodotte a seguito della cessione del bene, come tra l’altro già in passato precisato con la risoluzione AdE 13/E/2010.
Successivamente l’attenzione si è concentrata sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio e sulla deducibilità dei costi connessi.
Più precisamente, è stato sottoposto all’esame dell’Agenzia delle entrate un caso riguardante un contenzioso con un lavoratore dipendente in essere alla data del 31.12.2017, a fronte del quale è stata emanata sentenza nei primi mesi del 2018.
Ipotizzando che la società abbia iscritto, già nel bilancio 2017, l’esatto importo dovuto, così come risultante dalla sentenza, può ritenersi consentita la deducibilità?
Al fine di fornire una risposta l’Agenzia delle entrate ha richiamato la newsletter dell’Oic del febbraio 2018, con la quale sono state fornite importanti indicazioni con riferimento ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ricordando che in questi casi deve ritenersi esclusivamente possibile l’aggiornamento della stima e non la rilevazione di un credito o di un debito, giuridicamente sorti soltanto nell’anno successivo.
Pertanto l’onere derivante dalla sentenza riguardante l’ex dipendente, intervenuta nei primi mesi dei 2018 potrà essere considerato fiscalmente deducibile soltanto nell’anno 2018 e non nel 2017.