5 Luglio 2018

Fatturazione elettronica: trasmissione post circolare 13/E/2018

di EVOLUTION
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Con il D.Lgs. 127/2015 è stata prevista la possibilità di utilizzare il Sistema di Interscambio, già in uso per la fattura elettronica PA, anche per la fatturazione elettronica tra soggetti privati.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza le regole della trasmissione delle fatture elettroniche anche alla luce della circolare 13/E/2018.

La fattura elettronica è trasmessa al SdI entro le 24 ore dalla data di effettuazione dell’operazione:

  • dal soggetto obbligato ad emetterla (cedente/prestatore) oppure
  • per conto del soggetto obbligato ad emetterla, da un intermediario.

La trasmissione al SdI è effettuata con le seguenti modalità:

  • posta elettronica certificata, di seguito “PEC”;
  • servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, quali la procedura web e l’app;
  • sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service”;
  • sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

Sebbene l’emissione, e quindi la trasmissione, della fattura debba essere contestuale alla cessione, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, “si ritiene che il file fattura, … inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472” (circolare AdE 13/E/2018).

I sistemi “web service” e “FTP” prevedono un colloquio totalmente automatizzato tra il sistema informatico del soggetto che trasmette i file fattura elettronica e il SdI, pertanto, sono canali telematici che necessitano di un particolare grado di informatizzazione del soggetto trasmittente, devono essere preventivamente abilitati dal SdI attraverso una procedura di “accreditamento” e sono maggiormente rivolti a soggetti che devono trasmettere un numero rilevante di file fatture elettroniche.

Prima di inoltrare la fattura elettronica al destinatario, il SdI effettua una serie di controlli che riguardano la presenza, all’interno del file, delle informazioni obbligatoriamente previste e, per alcune di essi, la validità (ad esempio, l’esistenza in Anagrafe Tributaria della partita Iva del cedente/prestatore e del committente/cessionario ovvero del codice fiscale nel caso che quest’ultimo sia un consumatore finale) e la coerenza (coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota Iva e dell’imposta indicata in fattura).

A seguito di mancato superamento dei controlli la fattura è scartata dal SdI e lo stesso invia al soggetto trasmittente, attraverso il medesimo canale con cui ha ricevuto la fattura, una “ricevuta di scarto”. In tal caso, la fattura è considerata non emessa.

Viceversa, in caso di superamento dei controlli il SdI restituisce al soggetto trasmittente – al momento della consegna – una ricevuta in cui viene specificato il buon esito del processo sia di controllo che di recapito o messa a disposizione del file. La ricevuta di consegna contiene anche l’informazione della data di ricezione da parte del destinatario.

Il momento di invio della ricevuta di scarto ovvero di superamento dei controlli e recapito o messa a disposizione della fattura elettronica da parte del SdI non è sincrono rispetto al momento di trasmissione della fattura stessa al SdI. I tempi di elaborazione da parte di SdI possono variare da pochi minuti sino a 5 giorni, anche in conseguenza dei momenti di elevata concentrazione degli invii delle fatture elettroniche (ad esempio fine mese o fine anno).

Nei casi in cui la fattura è scartata, l’emittente ha 5 giorni per trasmettere al DdI la fattura elettronica corretta senza incorrere in alcuna sanzione.

A detta dell’Agenzia delle Entrate (circolare 13/E/2018) la fattura elettronica deve essere nuovamente inviata con la data ed il numero del documento originario. Qualora ciò non sia possibile occorre procedere, alternativamente, a:

  • l’emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata dal Sdi al fine rendere evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta;
  • l’emissione di una fattura nelle modalità di cui al punto precedente ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratti di un documento rettificativo di una fattura precedentemente scartata. Ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell’1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal SdI sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell’8/03/2019 annotate nell’apposito sezionale.

La data di esigibilità dell’imposta è identificabile con la data riportata nella fattura (data di emissione).

In merito, invece, all’identificazione della data da cui decorrono i termini di detraibilità dell’imposta, la stessa viene identificata dalla data di ricezione attestata al destinatario:

  • dai canali telematici di ricezione ovvero
  • dalla data di presa visione della fattura elettronica nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate in cui è stata depositata o, per gli acquirenti consumatori finali, minimi o forfettari, i quali però non possono far valere la detrazione, dalla data di messa a disposizione sempre nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate (al riguardo si veda il paragrafo successivo).
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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