18 Ottobre 2019

Fatturazione verso persona fisica: codice fiscale o partita Iva?

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

La fattura elettronica emessa verso una persona fisica richiede l’individuazione precisa del soggetto nei cui confronti viene emesso il file. La persona fisica sta effettuando un acquisto come “consumatore privato”, ditta individuale o lavoratore autonomo?

La scelta effettuata si riflette sulla compilazione dell’anagrafica da riportare in fattura elettronica e sulla conseguente gestione del file da parte del Sistema di interscambio.

Nell’emissione della fattura, tra i dati del cliente occorre indicare alternativamente la partita Iva oppure il codice fiscale. Il campo IdFiscaleIVA del cliente è da valorizzare in alternativa (non esclusiva) a quella dell’elemento CodiceFiscale: in altri termini, può non essere valorizzato se è valorizzato l’elemento CodiceFiscale, se non è valorizzato né l’uno né l’altro, il file invece viene scartato con codice errore 00417.

L’inserimento del codice fiscale è richiesto quando l’acquisto viene effettuato come privato e non nell’esercizio dell’attività di impresa o lavoro autonomo. Il sistema verifica la presenza in Anagrafe Tributaria: se non esiste come codice fiscale, il file viene scartato con codice errore 00306.

A titolo esemplificativo, immaginiamo che un rappresentante di commercio, persona fisica che esercita attività di impresa come ditta individuale iscritta in Camera di commercio, sia in possesso di una partita Iva per la sua attività e di un codice fiscale alfanumerico (esempio: XNX PNN 85P16 L219U). Se effettua un acquisto come “persona fisica ditta individuale” occorrerà indicare la partita Iva in fattura, se l’acquisto è effettuato come “persona fisica consumatore finale” occorrerà indicare in fattura il codice fiscale. Lo stesso vale per un acquisto effettuato da un lavoratore autonomo in possesso di partita Iva.

L’articolo 21, comma 2, lett. f), D.P.R. 633/1972 richiede espressamente che nella fattura venga esposto il numero di partita Iva del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale”.

Nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un consumatore finale e, nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica sia stato compilato solo il campo “CodiceFiscale” del cessionario/committente, in fattura occorre compilare il codice destinatario con il codice convenzionale “0000000”. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cliente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. Il cedente/prestatore è tenuto comunque a consegnare al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. Pertanto, non esiste alcun obbligo per il consumatore finale di fornire un indirizzo PEC all’esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio.

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate offre un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche, fruibile solo in presenza di una espressa adesione al servizio, nel rispetto delle indicazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. L’adesione può essere effettuata esclusivamente dal consumatore finale (senza la possibilità di delegare alcun intermediario), dal 1° luglio al 31 ottobre 2019, nella stessa area riservata dove accede alla sua dichiarazione precompilata: il consumatore che ha aderito al servizio potrà consultare e scaricare le proprie fatture ricevute dal 1° novembre.

Al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione, il consumatore finale non potrà più consultare o scaricare i files delle fatture. Ovviamente sarà possibile aderire anche dopo il 31 ottobre 2019, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture ricevute dal giorno successivo a quello di adesione. È sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo (Faq n. 55 dell’Agenzia delle entrate, pubblicata il 22 gennaio 2019 e aggiornata il 19 luglio 2019).

Al cessionario/committente consumatore finale, in assenza della sua adesione al servizio, non è reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute. Si evidenzia, infine, che nell’ambito delle prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche i cui dati non sono da inviare al Sistema tessera sanitaria, nell’ottica della protezione dei dati personali e nel rispetto delle finalità di trattamento, i dati relativi alle suddette fatture, considerata la loro particolarità e delicatezza, non saranno messi a disposizione al cliente/consumatore finale nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, neanche in presenza della sua adesione al servizio di consultazione (circolare 14/E/2019).

La fiscalità internazionale in pratica