7 Luglio 2022

Fatture cartacee sammarinesi ed esterometro

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Dal 1° luglio 2022, le fatture relative alle cessioni di beni tra operatori economici italiani e sammarinesi, devono essere emesse in formato elettronico qualora l’operatore economico sammarinese non ricada nell’esclusione di cui all’articolo 18, comma 4, Decreto Delegato 5 agosto 2021 n. 147 della Repubblica di San Marino.

Sono esclusi dall’obbligo di emettere le fatture elettroniche gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00). Essi possono comunque decidere per l’emissione delle fatture elettroniche presentando apposita opzione.

Potrebbe essere necessario, anche dopo il 1° luglio 2022 dover gestire le fatture cartacee ricevute da sammarinesi secondo le indicazioni del D.M. 21.06.2021.

Gli operatori economici muniti di numero di identificazione attribuito dalla Repubblica di San Marino (codice SM seguito da 5 numeri), che non emettono fattura in formato elettronico, per le cessioni di beni spediti o trasportati in Italia, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, emettono la fattura in formato cartaceo, ai sensi degli articoli 21 e 21-bis D.P.R. 633/1972.

La fattura può essere emessa con addebito di Iva oppure senza Iva, in inversione contabile per il cessionario italiano.

Nel primo caso il cedente operatore economico sammarinese:

a) emette fattura in tre esemplari, indicando sia il proprio numero di identificazione sia quello della partita Iva del cessionario italiano;

b) presenta all’ufficio tributario dette fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in tre esemplari e consegna all’ufficio tributario la somma corrispondente all’ammontare dell’Iva che risulta dovuta;

c) trasmette al cessionario italiano la fattura originale restituita dall’ufficio tributario che l’ha vidimata con datario e timbrata con impronta a secco.

L’operatore economico italiano annota la fattura originale datata e timbrata a secco, trasmessa dal cedente sammarinese, nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 D.P.R. 633/1972 e può operare la detrazione dell’imposta pagata in via di rivalsa ai sensi degli articoli 19 e seguenti dello stesso decreto.

Nel caso in cui invece la fattura cartacea non indichi l’ammontare dell’Iva dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, gli operatori economici sammarinesi:

a) emettono fattura in due esemplari, indicando sia il proprio numero identificativo sia quello della partita Iva del cessionario italiano;

b) presentano all’ufficio tributario le due fatture;

c) trasmettono al cessionario uno dei due esemplari della fattura restituiti dall’ufficio tributario dopo avervi apposto il timbro a secco circolare.

Gli operatori economici italiani assolvono l’imposta a norma dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, indicandone l’ammontare sull’esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese.

Le fatture integrate sono annotate nei registri delle fatture emesse e degli acquisti previsti dagli articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972 secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti, dagli operatori nazionali che possono operare la detrazione dell’imposta pagata in via di rivalsa, ai sensi degli articoli 19 e seguenti dello stesso decreto.

Il cessionario italiano se non ha ricevuto fattura, o ha ricevuto fattura irregolare, provvede all’emissione della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini di cui all’articolo 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/1997.

Tale articolo prevede una sanzione amministrativa applicata al cessionario per mancata integrazione, compresa fra 500 euro e 20.000 euro; la sanzione è elevata ad una misura compresa tra il cinque e il dieci per cento dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro, se l’operazione non risulta dalla contabilità.

Le sanzioni si applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione o avendo emesso una fattura irregolare, il cessionario o committente non informi l’Ufficio competente nei suoi confronti entro il trentesimo giorno successivo, provvedendo entro lo stesso periodo all’emissione di fattura ai sensi dell’articolo 21 D.P.R. 633/1972 o alla sua regolarizzazione (con TD20), e all’assolvimento dell’imposta mediante inversione contabile.

Dal momento che gli acquisti di beni da San Marino sono documentati da fatture cartacee e non sono accompagnate da una bolletta doganale, non godono dell’esclusione dalla comunicazione allo SdI delle operazioni transfrontaliere.

La fattura ricevuta senza addebito di Iva può essere comunicata utilizzando il TD19Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, riportando imponibile ed Iva entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione. L’effettuazione dell’operazione corrisponde all’inizio del trasporto o della spedizione (articolo 1, comma 5, D.M. 21.06.2021) ad eccezione del caso in cui gli effetti traslativi/costitutivi si producono in un momento successivo e dei trasferimenti per contratti estimatori. L’emissione anteriore della fattura o il pagamento determinato effettuazione dell’operazione.

Anche la fattura cartacea ricevuta con addebito di Iva dovrebbe essere comunicata tra le operazioni transfrontaliere di cui all’articolo 1, comma 3bis, D.Lgs. 127/2015, nonostante sia da registrare solo nel registro Iva acquisti, in quanto non richiamata nelle esclusioni. Rimane il problema di come comunicare tale operazione utilizzando il TD19 esponendo imponibile ed Iva oppure il totale come N2.2. In ogni caso occorrerà variare la bozza di dichiarazione Iva precompilata e la Lipe.

Si ricorda infine che la sanzione amministrativa per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati è di 2 euro per ciascuna fattura entro il limite massimo di euro 400 mensili a norma dell’articolo 11, comma 2quater, D.Lgs. 471/1997.